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Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.
La decisione della Corte
La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.
Il principio
La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?
L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.
Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?
L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.
Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?
Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale, principale parametro dell’arresto obbligatorio
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza e uguaglianza, invocati per la sproporzione della misura
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena
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