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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Lecce in un procedimento su una cartella esattoriale relativa a una contravvenzione, per totale assenza di motivazione: l’ordinanza di rimessione non indicava le norme oggetto di scrutinio né la rilevanza della questione, limitandosi a recepire genericamente un’eccezione di parte.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo civile su una cartella esattoriale relativa a una contravvenzione, il Giudice di pace di Lecce ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti alla Corte, richiamando genericamente un’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’opponente in riferimento agli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione. L’ordinanza non indicava però alcuna norma di legge da sottoporre a scrutinio.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: non identificata nell’ordinanza di rimessione. Parametri invocati: artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Lecce.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il mero rinvio a un’eccezione della parte non è sufficiente a integrare i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione. Il giudice deve, con motivazione autosufficiente, indicare la norma impugnata, i parametri costituzionali e le ragioni della non manifesta infondatezza. In mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.
Il principio
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve essere autosufficiente: il giudice rimettente deve rendere esplicite, con propria autonoma valutazione, le ragioni per cui dubita della costituzionalità della norma. Il mero rinvio all’eccezione della parte processuale — priva a sua volta di riferimenti alle disposizioni applicabili — non può supplire a tale carenza.
Domande e risposte
Cosa deve contenere l’ordinanza con cui un giudice solleva questione di legittimità costituzionale?
Deve indicare: la norma di legge oggetto di scrutinio, i parametri costituzionali ritenuti violati, la rilevanza della questione nel giudizio in corso (cioè perché la risposta della Corte incide sull’esito del giudizio) e le ragioni per cui la questione non è manifestamente infondata. Tutto ciò con motivazione propria del giudice, non per rinvio ad eccezioni di parte.
Un giudice può sollevare questione di costituzionalità accogliendo semplicemente l’eccezione di una parte?
No. Anche se la questione può essere sollecitata dalle parti, l’ordinanza di rimessione è un atto del giudice che richiede una sua autonoma valutazione e motivazione. Il rinvio all’eccezione della parte non è sufficiente.
Cosa succede se un’ordinanza di rimessione è carente?
La Corte la dichiara manifestamente inammissibile: la questione viene respinta in rito senza esaminare il merito, e il giudice rimettente può eventualmente sollevarla di nuovo con un’ordinanza adeguatamente motivata.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice alla legge, parametro invocato
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