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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro sugli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del c.p.p., che impongono la ricerca di riscontri esterni alle dichiarazioni di persone indagate in procedimenti connessi ai fini delle misure cautelari. Non vi è alcuna disparità irragionevole rispetto alla fase dibattimentale: in entrambe le fasi le stesse regole di valutazione si applicano.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Catanzaro era chiamato a pronunciarsi sul riesame di una misura cautelare in un procedimento per estorsione. La persona offesa aveva reso iniziali dichiarazioni accusatorie ritenute attendibili, poi ritrattate in modo inverosimile a seguito di accertata minaccia. Le norme impugnate imponevano la ricerca di “riscontri esterni individualizzanti” per valutare le dichiarazioni rese da persone qualificate come indagate di reato collegato, rendendo necessario — secondo il rimettente — revocare la misura cautelare nonostante le dichiarazioni iniziali attendibili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Catanzaro ha impugnato gli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedevano che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, il giudice potesse valutare le dichiarazioni precedentemente rese senza applicare le regole sui riscontri, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il rimettente fondava la presunta disparità su un fraintendimento della portata dell’art. 500, comma 4, c.p.p.: tale norma consente di acquisire al dibattimento dichiarazioni rese fuori contraddittorio in caso di condotta illecita sul testimone, ma non esonera tali dichiarazioni dall’applicazione delle regole di valutazione dell’art. 192, commi 3 e 4. Il medesimo regime di valutazione si applica dunque in entrambe le fasi, escludendo qualsiasi disparità.

Il principio

Le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti qualificabili come indagati in procedimenti connessi o per reati collegati devono essere valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., sia nella fase delle indagini per le misure cautelari sia nella fase dibattimentale: l’art. 500, comma 4, c.p.p. non crea un regime “privilegiato” in dibattimento che esoneri dalla regola dei riscontri.

Domande e risposte

Perché il giudice rimettente riteneva che l’art. 500, comma 4, creasse una disparità?

Il rimettente credeva erroneamente che l’art. 500, comma 4, c.p.p. consentisse in dibattimento di condannare sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie iniziali, senza riscontri, quando il testimone era stato minacciato. La Corte ha chiarito che invece anche in dibattimento le dichiarazioni acquisite ai sensi del comma 4 restano soggette alle regole di valutazione dell’art. 192, commi 3 e 4.

Qual è la differenza tra acquisizione e valutazione della prova nel processo penale?

L’acquisizione riguarda la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese fuori contraddittorio. La valutazione riguarda il peso probatorio che il giudice può attribuire a tali dichiarazioni. L’art. 500, comma 4, rimuove l’ostacolo all’acquisizione ma non modifica le regole di valutazione.

Come si applica la regola dei riscontri alle dichiarazioni di un testimone minacciato?

Se il dichiarante viene qualificato come indagato di reato collegato (ad es. favoreggiamento), le sue dichiarazioni — anche se rese prima della minaccia e ritenute intrinsecamente attendibili — devono comunque trovare conferma in elementi di prova esterni che ne confermino l’attendibilità, sia ai fini cautelari sia in dibattimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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