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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l.lgt. n. 219 del 1919 nella parte in cui prevedeva che l’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale di Napoli (UTE) o un suo delegato facesse parte della Giunta speciale per le espropriazioni. La presenza di un componente non indipendente — che aveva valutato i beni in sede amministrativa — violava i requisiti di imparzialità e indipendenza del giudice.
Di cosa si tratta
La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli, istituita dal 1919, determinava in via contenziosa le indennità di espropriazione per immobili nel Comune di Napoli. Tra i suoi componenti figurava l’ingegnere capo dell’UTE: lo stesso ufficio che, in sede amministrativa, aveva valutato i beni espropriandi e fornito la base della stima dell’indennità. Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi su tali indennità, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno impugnato, con quattro ordinanze identiche, gli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, e l’art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 primo comma, 101, 108 e 111 della Costituzione. Le censure riguardavano: la presenza nell’organo giurisdizionale dell’ingegnere capo dell’UTE (non indipendente) e la possibilità di delega a soggetti non precostituiti; il regime delle spese di giudizio e degli onorari ai componenti della Giunta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l.lgt. n. 219/1919 nella parte in cui prevedeva la presenza dell’ingegnere capo dell’UTE o di un suo delegato nella Giunta, per violazione degli artt. 108, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. (imparzialità e indipendenza del giudice) e dell’art. 25, primo comma, Cost. (giudice naturale precostituito per legge). Ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 18 e 19, e non fondate quelle sugli artt. 20 e 21 (regime delle spese).
Il principio
Non può far parte di un organo giurisdizionale un soggetto che, nella veste di dirigente dell’ufficio tecnico amministrativo, abbia già valutato il bene controverso nella fase amministrativa. La compresenza delle due funzioni — stima amministrativa e decisione contenziosa — è incompatibile con i requisiti di imparzialità e indipendenza imposti dagli artt. 108 e 111 della Costituzione. Inoltre, la possibilità di delega ad personam viola il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.
Domande e risposte
Perché la presenza dell’ingegnere dell’UTE nella Giunta era incostituzionale?
Perché l’UTE era l’ufficio tecnico che esprimeva le valutazioni degli immobili espropriandi, valutazioni di regola poste alla base dell’indennità offerta dall’amministrazione. Il medesimo soggetto non poteva poi partecipare al giudizio contenzioso su quella stessa indennità senza compromettere l’imparzialità dell’organo.
Perché la delega del componente tecnico era anch’essa incostituzionale?
Perché il supplente non era precostituito ma indicato di volta in volta, anche in relazione a singoli procedimenti già avviati. Questo sistema violava l’art. 25, primo comma, della Costituzione, che vieta la designazione del giudice dopo che la controversia sia insorta.
La Corte ha dichiarato illegittimo anche il sistema delle spese di giudizio?
No. Le questioni relative agli artt. 20 e 21 del d.l.lgt. — che disciplinavano il regime delle spese — sono state dichiarate non fondate. La previsione di spese di giudizio a carico delle parti non viola di per sé i principi costituzionali, non esistendo una garanzia generale di gratuità della tutela giudiziaria.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito per legge: nessuno può essere distolto dal giudice designato secondo criteri generali e astratti
- Art. 101 della Costituzione — Indipendenza della magistratura: i giudici sono soggetti soltanto alla legge
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, con giudice terzo e imparziale
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