Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-bis, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede il potere del giudice del merito di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale nei limiti necessari a tutelare il diritto alla salute dell’imputato. Non vi è violazione degli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un imputato sottoposto al regime carcerario speciale ex art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario (che consente al Ministro di sospendere le ordinarie regole di trattamento penitenziario per esigenze di ordine e sicurezza pubblica) aveva sviluppato un rilevante disturbo psichico correlato, secondo la perizia medico-legale, alla limitata possibilità di fruire di colloqui con i familiari (il decreto ministeriale ne prevedeva solo uno mensile). La Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, investita di una richiesta di revoca della custodia cautelare per motivi di salute, aveva chiesto alla Corte Costituzionale se potesse sindacare il contenuto del decreto ministeriale quando necessario per tutelare la salute del detenuto.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-bis, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice della cautela di sindacare il contenuto del decreto ministeriale nel limite necessario a tutelare il diritto alla salute dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il sistema normativo già attribuisce al giudice competente ex artt. 279 e 275 c.p.p. il potere — e il dovere — di contemperare le esigenze cautelari con la tutela del diritto alla salute, potendo scegliere misure meno afflittive quando il regime carcerario sia concretamente incompatibile con lo stato di salute del detenuto. Il controllo di legittimità sui provvedimenti ministeriali ex art. 41-bis spetta invece al tribunale di sorveglianza, organo specializzato a ciò preposto.
Il principio
La tutela del diritto alla salute dell’imputato detenuto al regime speciale ex art. 41-bis è garantita dall’ordinamento attraverso il potere del giudice competente ex artt. 279 e 275 c.p.p. di adottare misure cautelari meno afflittive quando necessario, senza che ciò richieda che lo stesso giudice sindachi direttamente il decreto ministeriale, il cui controllo di legittimità spetta al tribunale di sorveglianza.
Domande e risposte
Cos’è il regime carcerario speciale ex art. 41-bis?
L’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario consente al Ministro della giustizia (con decreto motivato) di sospendere le ordinarie regole di trattamento penitenziario nei confronti di detenuti per reati di associazione di tipo mafioso e similari, quando vi siano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il regime speciale comporta severe limitazioni, tra cui la riduzione dei colloqui con i familiari.
Il detenuto al 41-bis ha diritto a cure mediche adeguate?
Sì. Il diritto alla salute del detenuto è garantito dall’art. 32 Cost. e non può essere sacrificato nemmeno dal regime speciale. Se le condizioni di detenzione sono incompatibili con lo stato di salute, il giudice competente può revocare o sostituire la misura cautelare con una meno afflittiva.
Chi controlla la legittimità del decreto ministeriale ex art. 41-bis?
Il controllo di legittimità sul provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime speciale spetta al tribunale di sorveglianza. È un organo specializzato e distinto dal giudice del procedimento penale principale, appositamente preposto al sindacato sui provvedimenti che incidono sul trattamento penitenziario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, cuore della questione
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice alla legge, parametro della questione
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