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La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni pronunciate dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996, nei riguardi di Giuseppe (Pino) Arlacchi. Il merito del conflitto è stato rimesso alla Camera perché notificasse il ricorso.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione, la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva — in cui Pino Arlacchi era stato descritto come un «mercante della giustizia» che avrebbe tratto vantaggi anche economici dall’attività contro la criminalità organizzata — costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma, chiamata a decidere sull’appello proposto da Arlacchi, ha proposto conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, sezione I civile, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 17 gennaio 2001, con cui la Camera aveva esteso la garanzia dell’insindacabilità parlamentare a dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (trasmissione televisiva).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ha disposto che la cancelleria comunicasse immediatamente l’ordinanza alla Corte d’appello ricorrente e che il ricorso e l’ordinanza fossero notificati alla Camera dei deputati a cura della ricorrente, così aprendo la fase del giudizio nel merito del conflitto.
Il principio
Il giudice ordinario che sia stato privato del proprio potere di giudicare per effetto di una delibera parlamentare di insindacabilità è legittimato a proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, la quale in questa fase valuta solo l’ammissibilità del ricorso, rinviando al merito il giudizio sulla corretta estensione della prerogativa parlamentare.
Domande e risposte
Cosa significa «insindacabilità parlamentare»?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato possono deliberare che determinate dichiarazioni extraparlamentari siano comunque riconducibili a tale garanzia.
Perché la Corte ha dichiarato il conflitto solo «ammissibile» e non si è pronunciata nel merito?
Il procedimento per conflitto di attribuzioni si svolge in due fasi: nella prima la Corte valuta solo se il ricorso è formalmente ammissibile (se la situazione prospettata integra un conflitto di attribuzioni). Solo in caso di risposta positiva si apre la fase del merito, in cui la Corte giudica se l’attribuzione è stata effettivamente lesa.
In quali casi le dichiarazioni extraparlamentari sono coperte da insindacabilità?
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare sono coperte da insindacabilità solo se sussiste un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare in senso stretto, ossia se le dichiarazioni costituiscono la divulgazione esterna di un’attività svolta in sede parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — garanzia di insindacabilità parlamentare, al centro del conflitto di attribuzioni
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