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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul canone radiotelevisivo: il presupposto del pagamento è la semplice detenzione di un apparecchio atto a ricevere trasmissioni, non la fruizione effettiva del servizio pubblico. Si tratta di un’imposta, non di un corrispettivo, e la sua attribuzione alla RAI è scelta discrezionale del legislatore compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Il canone di abbonamento radiotelevisivo è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile a ricevere trasmissioni, a prescindere dal fatto che si fruisca o meno dei programmi della concessionaria del servizio pubblico (RAI). Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità di questa disciplina, ritenendola irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.l. n. 246 del 1938 e degli artt. 15 e 16 della legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, ritenendo irragionevole imporre il canone anche a chi non fruisce dei programmi RAI o riceve segnale solo via cavo o dall’estero.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il canone RAI ha natura di imposta: il suo presupposto è la detenzione degli apparecchi, non la fruizione del servizio. Come già affermato nelle ordinanze n. 219 e n. 499 del 1989 e nella sentenza n. 535 del 1988, non è necessaria una stretta corrispettività tra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. La scelta legislativa di fondare l’imposizione sulla detenzione degli apparecchi non è irragionevole.
Il principio
Il canone radiotelevisivo è un’imposta il cui presupposto è la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni. Non vi è alcun obbligo costituzionale di corrispettività tra l’imposta e la fruizione effettiva del servizio pubblico radiotelevisivo: il collegamento tra canone e detenzione dell’apparecchio è scelta discrezionale del legislatore non irragionevole.
Domande e risposte
Chi deve pagare il canone RAI?
Chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, comprese quelle via cavo o provenienti dall’estero. Non rileva se l’utente guardi o meno i programmi RAI: il presupposto è la mera detenzione.
Il canone RAI è una tassa o un’imposta?
La Corte lo qualifica come imposta: non è il corrispettivo di un servizio reso all’utente, ma una prestazione patrimoniale imposta dal legislatore a tutti i detentori di apparecchi riceventi. Come tale, non richiede una corrispettività diretta tra pagamento e fruizione.
Chi riceve il gettito del canone RAI?
Ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 488 del 1999, il canone è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), ad eccezione della quota già spettante all’Accademia di Santa Cecilia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per la ritenuta irragionevolezza del canone a carico di chi non fruisce del servizio RAI
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, rilevante per il profilo della concorrenza tra il servizio pubblico e gli operatori privati nel mercato radiotelevisivo
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