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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2736, n. 2, c.c. in materia di giuramento suppletorio, sollevata dal Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Ischia). L’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta e di motivazione adeguata sulla rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova nel processo civile: quando la causa non è pienamente provata ma nemmeno del tutto sfornita di prova, il giudice può rimettere la decisione al giuramento di una delle parti. Il Tribunale di Ischia dubitava che questo istituto fosse compatibile con il principio del giusto processo, in quanto lascia la decisione al comportamento di una parte e comprime la parità delle armi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2736, n. 2, c.c. in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione (giusto processo, parità delle parti, terzietà del giudice), chiedendo una revisione dell’orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n. 83 del 1972 alla luce della riforma costituzionale del 1999.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione era del tutto priva di descrizione della fattispecie e la motivazione sulla rilevanza era del tutto carente: il rimettente si era limitato ad affermare che non poteva «accogliere la domanda riconvenzionale … se non sulla base delle risultanze del giuramento», senza descrivere il caso concreto.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una compiuta descrizione della fattispecie concreta e una motivazione specifica sulla rilevanza della questione. L’affermazione generica che il giuramento è necessario per decidere la causa non è sufficiente a rendere ammissibile la questione.
Domande e risposte
Cos’è il giuramento suppletorio nel processo civile?
Il giuramento suppletorio è deferito dal giudice d’ufficio alla parte quando la causa non è completamente provata ma vi sono elementi di prova parziali. La parte giura sull’esistenza o l’inesistenza del fatto; il giudice decide in base al giuramento prestato o rifiutato.
La Corte si era già pronunciata sulla compatibilità del giuramento suppletorio con la Costituzione?
Sì. Con la sentenza n. 83 del 1972 la Corte aveva verificato la compatibilità dell’istituto con i principi di eguaglianza e di difesa. Il rimettente chiedeva una revisione di quell’orientamento alla luce della riforma dell’art. 111 Cost. del 1999, ma la Corte non ha potuto esaminare la questione per ragioni di ammissibilità.
L’istituto del giuramento suppletorio è ancora utilizzato nella pratica?
Il giuramento suppletorio è formalmente vigente ma scarsamente utilizzato nella pratica giudiziaria moderna. Dottrina e giurisprudenza tendono a valorizzare altri strumenti istruttori e a circoscrivere i casi in cui il giuramento suppletorio può essere deferito.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità delle parti, invocato come parametro per la denunciata incompatibilità del giuramento suppletorio con la riforma del 1999
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