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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla mancata partecipazione all’udienza camerale sull’archiviazione della persona cui la parte offesa ha attribuito il reato, quando il procedimento è gestito contro ignoti. Il rimettente aveva frainteso la funzione di quell’udienza, che serve proprio ad individuare il soggetto ancora non identificato.

Di cosa si tratta

Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione e la parte offesa si oppone, il giudice per le indagini preliminari deve fissare un’udienza camerale (art. 409, comma 2, e art. 410, comma 3, c.p.p.) con la sola partecipazione del PM e dell’opponente. In questo caso il procedimento era stato trattato contro ignoti, sebbene il medico querelato fosse agevolmente identificabile. Il GIP di Torino si chiedeva se la persona pur identificabile ma non ancora identificata dovesse essere chiamata all’udienza.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 410, comma 3, c.p.p. in relazione all’art. 409, comma 2, dello stesso codice, in riferimento all’art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’udienza camerale si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa ha attribuito la commissione dei reati.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza del rimettente era frutto della patologica gestione delle indagini: il PM avrebbe dovuto immediatamente iscrivere il nominativo del soggetto identificabile nel registro degli indagati. L’udienza camerale deve essere proprio finalizzata a permettere le ulteriori indagini per individuare la persona; ammettere la partecipazione di soggetto non ancora identificato non aggiungerebbe nulla. La pronuncia additiva richiesta era quindi priva di qualsiasi risalto costituzionale.

Il principio

L’udienza camerale ex artt. 409-410 c.p.p. è funzionale a disporre ulteriori indagini per individuare il responsabile, non a far partecipare chi non è ancora stato identificato come indagato. La mancata iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto agevolmente identificabile è un vizio della fase investigativa, non un problema di legittimità costituzionale della disciplina dell’archiviazione.

Domande e risposte

Quando il PM procede contro ignoti, la persona segnalata nella querela deve partecipare all’udienza di archiviazione?

No, se non è ancora stata identificata e iscritta nel registro degli indagati. L’udienza serve proprio a disporre ulteriori indagini per identificarla. Ammettere la partecipazione di un soggetto non formalmente identificato non ha senso logico né costituzionale.

Cosa avrebbe dovuto fare il PM in questo caso?

Secondo la Corte, il PM avrebbe dovuto procedere alla pronta identificazione e iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. del soggetto agevolmente identificabile (il medico). La mancata iscrizione era una «patologica gestione delle indagini», non una lacuna normativa da colmare in via costituzionale.

Il principio del contraddittorio vale anche nell’udienza camerale sull’archiviazione?

Il procedimento contro ignoti per definizione non ha ancora un indagato, quindi il contraddittorio con quest’ultimo non è possibile. L’udienza si svolge tra PM e parte offesa opponente, con la funzione di vagliare la necessità di ulteriori indagini prima dell’archiviazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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