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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 126, comma 7, e sull’art. 136, comma 7, del Codice della strada, nella parte in cui prevedono il fermo amministrativo del veicolo anche quando il proprietario sia persona diversa dal trasgressore che guidava con patente straniera scaduta. Secondo la Corte, la sanzione accessoria del fermo non ha carattere penale né viola i principi di responsabilità personale.
Di cosa si tratta
Quando un conducente guida un veicolo con patente straniera scaduta di validità, il Codice della strada prevede tra le sanzioni la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Diversi Giudici di pace avevano sollevato la questione se tale fermo potesse essere disposto anche quando il veicolo appartiene a un soggetto diverso dal trasgressore, che non ha commesso alcun illecito.
La questione di legittimità costituzionale
Otto Giudici di pace (Legnago, Bologna, Recco, Caltanissetta, Isola della Scala, Rimini, Cairo Montenotte, Brescia) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non escludono il fermo del veicolo quando il proprietario sia persona diversa dal trasgressore.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 4 luglio 2002, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Rimini (per difetto di rilevanza) e manifestamente infondate le questioni sollevate dagli altri Giudici di pace. La sanzione del fermo amministrativo del veicolo non ha natura penale e non è soggetta ai principi di personalità della responsabilità penale.
Il principio
Il fermo amministrativo del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria, non una pena in senso proprio; pertanto non è soggetto al principio di personalità della responsabilità di cui all’art. 27, primo comma, della Costituzione. La sua applicazione anche quando il proprietario del veicolo è terzo rispetto al trasgressore non è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Il fermo amministrativo del veicolo è una pena o una sanzione amministrativa?
Secondo la Corte costituzionale, il fermo amministrativo del veicolo previsto dal Codice della strada è una sanzione accessoria di natura amministrativa, non una pena penale, e pertanto non è soggetto ai principi costituzionali propri della responsabilità penale (artt. 25 e 27 Cost.).
Cosa avviene se il proprietario del veicolo è diverso da chi ha commesso l’infrazione?
In base alla disciplina del Codice della strada, il fermo amministrativo del veicolo può scattare anche quando il proprietario del veicolo non sia il trasgressore. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura di incostituzionalità di questa regola.
Perché la questione del Giudice di pace di Rimini è stata dichiarata inammissibile?
Il Giudice di pace di Rimini aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ma la Corte ha ritenuto che mancasse la rilevanza nel caso concreto, dichiarando la manifesta inammissibilità per tale profilo.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale, invocato come parametro
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale, parametro della questione
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