Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, n. 3, del r.d. n. 267/1942, nella parte in cui prevede il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento per la riabilitazione civile del fallito. La questione era già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 549/2000 nei confronti degli artt. 3, 4 e 41 Cost., e anche i nuovi profili proposti dal rimettente erano privi di fondamento.
Di cosa si tratta
Un imprenditore fallito aveva chiesto la riabilitazione civile, che rimuove le incapacità personali conseguenti alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Siena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine minimo quinquennale previsto dalla legge fallimentare, sostenendo che il protrarsi della procedura per cause indipendenti dalla condotta del fallito rendesse il termine incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena ha impugnato l’art. 143, n. 3, del r.d. n. 267/1942 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, sostenendo che il requisito del quinquennio dalla chiusura del fallimento impedisse la riabilitazione quando la procedura si fosse protratta per cause non imputabili al fallito, comprimendo irragionevolmente il diritto al lavoro e la libertà di movimento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sotto tutti i profili. Ha richiamato la sentenza n. 549/2000 che aveva già escluso l’irragionevolezza del termine quinquennale e chiarito che le incapacità relative alla libertà di corrispondenza e di movimento vengono meno con la chiusura del fallimento, non con la riabilitazione. Le disparità derivanti dalla diversa durata delle procedure fallimentari sono disparità di mero fatto, irrilevanti ex art. 3 Cost.
Il principio
Le disparità di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, come la diversa durata delle procedure fallimentari, non danno luogo a problemi di incostituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost. Il legislatore esercita un potere discrezionale non irragionevole nel fissare la chiusura del fallimento quale condizione del termine della misura premiale della riabilitazione.
Domande e risposte
Cosa è la riabilitazione civile del fallito?
La riabilitazione civile è il provvedimento giudiziario che rimuove le incapacità personali conseguenti alla dichiarazione di fallimento (come il divieto di esercitare determinate attività commerciali). La legge fallimentare del 1942 prevedeva, tra i requisiti, il decorso di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.
Le incapacità personali del fallito durano fino alla riabilitazione?
Non tutte. Quelle relative alla libertà di corrispondenza e alla libertà di movimento (artt. 48 e 49 l.f.) cessano con la chiusura della procedura concorsuale. Le incapacità che perdurano sono quelle che precludono l’esercizio di determinate attività commerciali, che invece richiedono la riabilitazione.
Il fallito può esercitare una nuova impresa durante la procedura concorsuale?
Sì, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte. In assenza di una norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di agire, è possibile esercitare una nuova impresa anche nel corso della procedura, con beni non aggredibili o non aggrediti dalla stessa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, asserita violazione per disparità derivanti dalla durata della procedura
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro del soggetto sottoposto a limitazioni post-fallimentari
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.