Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Corte d’appello di Genova nei confronti del Senato della Repubblica per la delibera di insindacabilità delle opinioni del senatore Taviani. L’atto della Corte d’appello non era qualificabile come un vero ricorso per conflitto di attribuzioni: anziché lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni, la Corte d’appello si era limitata a chiedere di «decidere sull’esistenza di un conflitto», senza richiedere l’annullamento della delibera.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile per diffamazione, il senatore Taviani aveva ottenuto dal Senato (seduta del 24 aprile 1998) una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., per affermazioni ritenute diffamatorie dal senatore Riva. La Corte d’appello di Genova, anziché sollevare un regolare conflitto di attribuzioni, aveva adito la Corte costituzionale con un atto atipico chiedendole di «decidere se esiste conflitto».
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Genova aveva proposto un atto ibrido che mescolava elementi del conflitto di attribuzioni e della questione incidentale di legittimità costituzionale. Il petitum dell’atto non chiedeva l’annullamento della delibera di insindacabilità, come richiede il conflitto di attribuzioni, ma si limitava a chiedere se esistesse un conflitto tra la delibera e l’oggetto del giudizio pendente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’atto della Corte d’appello non poteva essere qualificato come ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il ricorrente non lamentava la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ma si limitava a valutare il merito del giudizio e a chiedere alla Corte una sorta di parere sull’esistenza del conflitto.
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve contenere una richiesta di annullamento dell’atto del potere confliggente che si assume lesivo della propria sfera di attribuzioni. Un atto che si limiti a chiedere alla Corte costituzionale di «decidere se esiste un conflitto» non è qualificabile come conflitto di attribuzioni ed è inammissibile.
Domande e risposte
Come si propone un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni si propone con ricorso alla Corte costituzionale, in cui il potere ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita per effetto di un atto del potere confliggente e chiede l’annullamento di tale atto. La Corte prima delibera sull’ammissibilità, poi decide nel merito.
Ogni giudice può proporre conflitto di attribuzioni contro una delibera di insindacabilità parlamentare?
Sì, ma l’atto deve rispettare la forma richiesta: deve lamentare la lesione delle proprie attribuzioni e richiedere l’annullamento della delibera. La Corte costituzionale ha già dichiarato ammissibili numerosi conflitti analoghi proposti da giudici ordinari e amministrativi.
Cosa si intende per «petitum» nel ricorso per conflitto di attribuzioni?
Il petitum è la richiesta che il ricorrente formula alla Corte: in un conflitto di attribuzioni deve essere la dichiarazione che non spetta al potere confliggente adottare l’atto impugnato, e la conseguente richiesta di annullamento. Senza questa richiesta il ricorso manca di uno dei suoi elementi essenziali.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, oggetto della delibera contestata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.