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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle espressioni offensive pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gianfranco Amendola nel corso di un dibattito televisivo, annullando la delibera della Camera del 5 novembre 1998. Le parole pronunciate non presentavano alcuna corrispondenza di significati con atti parlamentari tipici e non erano quindi coperte dall’immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel 1993, nel corso di un dibattito televisivo sui rapporti tra politica e magistratura, il deputato Vittorio Sgarbi rispose ad un rilievo del magistrato Gianfrando Amendola con espressioni gravemente offensive. Il Tribunale di Roma, investito del giudizio civile per risarcimento danni promosso da Amendola, sollè un conflitto di attribuzione dopo che la Camera aveva dichiarato insindacabili quelle espressioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzioni riguardava la delibera della Camera dei deputati del 5 novembre 1998 con cui l’Assemblea aveva dichiarato che le espressioni del deputato Sgarbi durante un dibattito televisivo fossero coperte dall’immunità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Roma ricorrente sosteneva che quelle espressioni non fossero riconducibili all’esercizio di funzioni parlamentari tipiche.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spetta alla Camera dichiarare insindacabili le espressioni in questione, e ne ha disposto l’annullamento della relativa delibera. Le parole pronunciate dal deputato Sgarbi non presentavano nessuna «sostanziale corrispondenza di significati» con il contenuto di atti parlamentari tipici. Gli atti di sindacato ispettivo prodotti dalla difesa contenevano rilievi generali su magistratura e politica, privi di connessione con l’attività giudiziaria del dr. Amendola.
Il principio
Ai fini della copertura dell’immunità parlamentare per dichiarazioni rese fuori dall’esercizio delle funzioni tipiche, è necessario che vi sia una «sostanziale corrispondenza di significati» tra le dichiarazioni extra-parlamentari e le opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche svolte in Parlamento. Non è sufficiente che le dichiarazioni si inscrivano in un contesto genericamente politico.
Domande e risposte
Quando le dichiarazioni di un parlamentare fuori dal Parlamento sono coperte dall’immunità?
Quando rappresentano la divulgazione all’esterno di un’opinione già espressa nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche, ovvero quando vi sia una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni extra-parlamentari e quelle già rese in sede parlamentare.
Cosa si intende per «nesso funzionale» con l’attività parlamentare?
Il nesso funzionale richiede che la dichiarazione possa essere identificata come espressione di attività parlamentare. Non è sufficiente che le parole si inscrivano in un contesto genericamente politico: occorre una connessione diretta e identificabile con atti parlamentari concreti.
Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni in materia di immunità parlamentare?
Il giudice ordinario che sia investito di un procedimento civile o penale nei confronti di un parlamentare e che ritenga che la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera o dal Senato non sia conforme all’art. 68 Cost. può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
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