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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia sugli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano la sospensione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione in attesa della definizione del processo in cui l’istante era stato nel frattempo condannato, con rischio di cumulo dell’indennizzo e del successivo computo della custodia cautelare sulla pena.

Di cosa si tratta

Una persona era stata tenuta in custodia cautelare dal luglio 1999 al novembre 2000, poi assolta dalla Corte d’appello. Aveva quindi proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.). Nel frattempo però, con sentenza non ancora definitiva, era stata condannata in un altro procedimento a una pena la cui durata non era inferiore a quella della custodia cautelare già sofferta. La Corte d’appello di Brescia si chiedeva se in tal caso si dovesse sospendere il procedimento di riparazione, per evitare che il soggetto percepisse l’indennizzo e poi ottenesse anche il computo della custodia cautelare sulla pena da scontare.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Brescia, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 c.p.p. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la sospensione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione quando l’istante è stato condannato (con sentenza non definitiva) a una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare ingiustamente sofferta. In subordine, si chiedeva almeno l’obbligo di restituzione dell’indennizzo se poi la custodia cautelare fosse computata sulla pena definitiva.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che questa era stata sollevata in modo alternativo e con soluzioni proposte in via esclusivamente ipotetica. La questione soffriva di un difetto strutturale: il giudice rimettente prospettava alternative tra loro (sospensione del procedimento oppure obbligo di restituzione) senza individuare quale fosse la soluzione costituzionalmente imposta, attribuendo alla Corte una scelta discrezionale che spettava al legislatore.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non individua una soluzione costituzionalmente vincolata ma si limita a prospettare, in modo alternativo, diverse possibili soluzioni rimettendo alla Corte la scelta discrezionale tra esse. Tale scelta appartiene al legislatore, non alla Corte.

Domande e risposte

Cosa è la riparazione per ingiusta detenzione?

Chi è stato sottoposto a custodia cautelare e poi prosciolto con formula che esclude ogni responsabilità ha diritto a un’indennità (riparazione) a carico dello Stato. Il diritto alla riparazione può essere escluso o ridotto se la persona ha colposamente concorso a creare la situazione che ha determinato l’applicazione della misura cautelare. L’istanza di riparazione si propone alla corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento di proscioglimento.

Cosa succeede se la custodia cautelare viene poi computata sulla pena definitiva?

Il codice penale prevede che la custodia cautelare sofferta venga computata (detratta) sulla pena da espiare. Se la persona ha già ottenuto l’indennizzo per ingiusta detenzione e poi la custodia cautelare viene computata sulla pena, può verificarsi una situazione di doppio beneficio. Il legislatore ha successivamente disciplinato queste situazioni, ma la Corte ha ritenuto che spettasse al Parlamento, e non alla Corte, individuare la soluzione più adeguata.

Quando una questione è inammissibile per “petizione di principio”?

La questione è inammissibile quando il giudice rimettente propone soluzioni alternative o ipotetica, anziché indicare con sufficiente determinatezza quale sia la soluzione costituzionalmente imposta. La Corte non può essere chiamata a svolgere una funzione para-legislativa, scegliendo discrezionalmente tra più soluzioni tutte possibili sul piano costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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