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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 151 della legge notarile, nella parte in cui non sposta la competenza disciplinare quando il notaio svolga funzioni di giudice onorario aggregato, ritenendo la questione priva di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Udine si trovava a giudicare procedimenti disciplinari a carico di notai che svolgevano anche le funzioni di giudice onorario aggregato dello stesso Tribunale. La norma della legge notarile attribuisce la competenza disciplinare al tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio notarile di appartenenza, senza prevedere – a differenza di quanto stabilito per i magistrati ordinari e onorari nei processi penali e civili – lo spostamento della competenza ad altra sede per evitare il sospetto di parzialità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato), nella parte in cui non prevede che la competenza per le sanzioni disciplinari a carico del notaio-giudice onorario aggregato sia attribuita al tribunale del capoluogo di distretto, come previsto dall’art. 11 c.p.p. per i magistrati. I parametri erano gli artt. 3 e 111 della Costituzione. Il rimettente era il Tribunale di Udine.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Pur non escludendo che il problema sollevato possa avere un suo fondamento, ha ritenuto che le ordinanze di rimessione non fornissero un’adeguata argomentazione sulla non manifesta infondatezza, limitandosi ad esprimere un’opinione preferibile senza un’analisi approfondita del quadro normativo e giurisprudenziale.

Il principio

L’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale può derivare non solo dalla loro irrilevanza ma anche dalla carenza di motivazione: il giudice rimettente deve argomentare in modo sufficiente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza, non potendosi limitare a enunciare un’opinione preferibile.

Domande e risposte

Cos’è il giudice onorario aggregato?

Era una figura prevista dalla legislazione degli anni Novanta: un professionista (avvocato, notaio, ecc.) nominato per cinque anni (prorogabili di un anno) a comporre apposite sezioni stralcio dei tribunali, per smaltire l’arretrato. Svolgeva funzioni giurisdizionali ma non era magistrato di carriera.

Perché il Tribunale di Udine voleva spostare la competenza disciplinare?

Per evitare che il collegio disciplinare fosse composto da giudici che lavoravano nello stesso ufficio del notaio sottoposto a procedimento, con il rischio di apparenza di parzialità. Per i magistrati togati e onorari tale spostamento è previsto dagli artt. 11 c.p.p. e 30-bis c.p.c.

Cosa sarebbe successo se la questione fosse stata accolta?

La competenza disciplinare sarebbe stata attribuita al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello indicato dall’art. 11 c.p.p., garantendo l’imparzialità del giudice disciplinare anche nei confronti dei notai che svolgono funzioni giurisdizionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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