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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8, comma 7, della legge n. 370/1999, che riconosceva l’idoneità a professore associato ai tecnici laureati che avessero superato i relativi giudizi per effetto di sospensive giudiziarie, escludendo i medici interni universitari con compiti assistenziali. Il vizio era nella motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
La legge n. 370/1999 conteneva una norma di sanatoria che riconosceva come legittimamente conseguita l’idoneità a professore associato ai “tecnici laureati” che, ammessi con riserva ai giudizi di idoneità per effetto di sospensive del giudice amministrativo, li avessero superati. I “medici interni universitari con compiti assistenziali” si trovavano in una situazione analoga ma non erano inclusi nella sanatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione: la norma di sanatoria, escludendo i medici interni, avrebbe determinato una disparità di trattamento irragionevole tra categorie in posizione sostanzialmente analoga.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il TAR non aveva adeguatamente spiegato perché la norma fosse inapplicabile ai ricorrenti e dunque rilevante ai fini del giudizio. La questione era fondata su un’interpretazione implicita della norma che avrebbe dovuto essere esplicitata e motivata.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la ragione per cui la norma impugnata è applicabile al giudizio (rilevanza); non è sufficiente affermare l’inapplicabilità della norma senza esaminare le possibili interpretazioni contrarie.
Domande e risposte
Chi erano i “tecnici laureati” destinatari della sanatoria?
Erano i tecnici laureati di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999, ammessi con riserva ai giudizi di idoneità a professore associato per effetto di ordinanze cautelari del giudice amministrativo che avevano sospeso l’efficacia di provvedimenti preclusivi alla loro partecipazione.
Perché i medici interni non erano inclusi nella sanatoria?
Perché la norma nominalmente si riferiva ai soli “tecnici laureati”. I medici interni universitari, pur in situazione analoga (avevano partecipato ai giudizi per effetto di sospensive poi revocate nel merito), non erano menzionati. Il TAR riteneva che l’esclusione fosse irragionevolmente discriminatoria.
Cosa avrebbero dovuto dimostrare le ordinanze di rimessione?
Avrebbero dovuto argomentare perché la norma di sanatoria non potesse essere interpretata estensivamente o analogicamente per includervi i medici interni. Solo dopo aver escluso questa possibilità sarebbe stato possibile sollevare validamente la questione di illegittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra categorie in posizione analoga
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