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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 71 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui sanziona anche il comportamento di un minore. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale per i minorenni de L’Aquila aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 727, secondo comma, c.p. (maltrattamento di animali) in un procedimento a carico di un minorenne imputato di concorso nel reato, contestando la compatibilità della norma con i principi di tutela del minore e di uguaglianza (artt. 3 e 31 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui sanziona anche il comportamento di un minore. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 31 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento a carico del minore, né specificato in modo sufficiente quale aspetto della norma penale fosse incompatibile con la condizione del minore imputato.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non argomenta specificamente in che modo la norma impugnata si ponga in contrasto con la tutela costituzionale del minore nel caso concreto.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 727 c.p. sul maltrattamento di animali?
L’art. 727 c.p. sanzionava (e sanziona) chiunque maltrattasse animali o li sottoponesse a sevizie, strazi o fatiche insopportabili, con pena detentiva o pecuniaria; la norma si applicava anche ai minorenni.
Perché il GUP del Tribunale per i minorenni ha sollevato la questione?
Il giudice riteneva che l’applicazione della norma penale al minorenne potesse essere sproporzionata rispetto alla finalità rieducativa che deve orientare il processo minorile ex art. 31 Cost.
Cosa significa che la questione è ‘manifestamente inammissibile’ per difetto di motivazione?
Il giudice rimettente non ha spiegato con sufficiente precisione come la norma leda concretamente i principi costituzionali nel caso specifico; senza questa motivazione, la Corte non può entrare nel merito della questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — parametro della questione
- Art. 31 della Costituzione — Tutela della famiglia e dei minori — parametro principale della questione
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