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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria di Trento. Il contribuente vittima di un consulente che ha sottratto i fondi destinati al pagamento delle imposte può beneficiare della sospensione delle sanzioni, ma non può pretendere la riduzione del debito tributario principale attraverso una pronuncia additiva della Corte.

Di cosa si tratta

Un contribuente aveva affidato a un professionista la gestione del pagamento di un accertamento con adesione. Il consulente aveva sottratto le somme a proprio profitto senza versarle all’erario, impedendo il perfezionamento dell’accordo agevolato. Il contribuente chiedeva di essere rimesso nei termini per fruire della riduzione del debito tributario derivante dall’adesione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria di primo grado di Trento sollevava — in due procedimenti riuniti — questione di legittimità costituzionale della legge n. 423/1995 (soprattasse) e dell’art. 6 del d.lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie), lamentando che non tutelino il contribuente vittima di «consulente infedele», in violazione dell’art. 3 Cost.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente infondata per inidoneità del tertium comparationis. I benefici invocati (sospensione delle sanzioni, rateizzazione del debito) riguardano l’ammontare delle sanzioni, non il debito tributario principale. La riduzione del debito à seguito del mancato perfezionamento dell’adesione è una scelta discrezionale del legislatore, non una comparazione omogenea. Il contribuente può comunque agire contro il professionista infedele per il risarcimento del danno.

Il principio

L’accertamento con adesione è un procedimento deflativo ragionevolmente condizionato al rispetto di termini perentori; la loro eventuale riapertura in casi straordinari è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Il confronto tra la disciplina delle sanzioni (sospendibili) e quella del debito tributario principale (invariato) è una comparazione disomogenea che non può fondare una pronuncia additiva della Corte.

Domande e risposte

Cosa può fare concretamente il contribuente vittima del consulente infedele?

Il contribuente ha a disposizione: (i) la sospensione della riscossione delle sanzioni prevista dall’art. 1 comma 6-bis della legge n. 423/1995 in caso di omesso versamento dovuto a fatto penalmente illecito denunciato; (ii) la non applicabilità delle sanzioni ex art. 6 del d.lgs. 472/1997 se il mancato pagamento è addebitabile esclusivamente a terzi; (iii) il diritto al risarcimento del danno nei confronti del consulente infedele.

Cos’è l’accertamento con adesione?

L’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) è una procedura deflativa che consente al contribuente e all’ufficio finanziario di definire in contraddittorio la pretesa tributaria con una riduzione delle sanzioni. Si perfeziona solo con il pagamento entro i termini prescritti: senza pagamento non vi è accordo.

Perché il giudice a quo aveva rilevanza nella fase cautelare?

La Commissione tributaria rimettente era investita di una richiesta cautelare di sospensione della riscossione e aveva collegato il fumus boni juris — necessario per accordarla — alla valutazione della questione di legittimità costituzionale. La Corte ha comunque ritenuto le ragioni di incostituzionalità manifestamente infondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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