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La Corte accoglie il conflitto del GIP di Monza e annulla la delibera della Camera: le dichiarazioni del deputato Gasparri in un’intervista giornalistica sui magistrati di Palermo (accuse di manipolazione di cassette audio) non hanno «sostanziale corrispondenza» con atti parlamentari specifici del medesimo parlamentare, né è sufficiente il richiamo ad atti di altri parlamentari.

Di cosa si tratta

In un’intervista giornalistica, il deputato Gasparri aveva sostenuto che la Procura di Palermo avrebbe potuto manipolare le cassette audio relative all’inchiesta sul dott. Lombardini. Il GIP di Monza, investito del procedimento penale per diffamazione, contestava la delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili quelle affermazioni, motivando il collegamento solo su atti ispettivi di altri parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera in relazione alla delibera del 17 giugno 1999, che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni espresse da Gasparri nell’intervista giornalistica sui magistrati della Procura di Palermo, in assenza di atti parlamentari tipici specifici dello stesso deputato.

La decisione della Corte

Il ricorso è fondato. Gli atti di sindacato ispettivo evocati dalla Camera provenivano da parlamentari diversi da Gasparri e riguardavano la stessa vicenda senza evidenziare «profili di sostanziale corrispondenza» rispetto alle specifiche espressioni contestate. Le dichiarazioni di Gasparri erano «totalmente diverse per forma, significati e oggetto specifico»: la delibera di insindacabilità è annullata.

Il principio

La verifica del nesso funzionale deve riguardare specificamente gli atti del parlamentare cui si vorrebbe estendere la garanzia: non può fondarsi esclusivamente su atti ispettivi di altri parlamentari dello stesso gruppo. Il collegamento richiesto è tra le specifiche dichiarazioni extra moenia e le opinioni già espresse dallo stesso deputato in sedi parlamentari tipiche.

Domande e risposte

Bastano atti di altri parlamentari per fondare il nesso funzionale?

La Corte esclude che il nesso funzionale possa fondarsi esclusivamente su atti di sindacato ispettivo compiuti da altri parlamentari, anche se dello stesso gruppo. Occorre che sia il parlamentare imputato ad aver già espresso in sede parlamentare opinioni sostanzialmente corrispondenti a quelle contestate in sede giudiziaria.

Come si differenzia questa sentenza dalla n. 50/2002?

Nella n. 50 (Gasparri/Lo Forte) la Corte ha trovato un’interrogazione presentata dallo stesso Gasparri con contenuto quasi identico alle dichiarazioni contestate. Nella n. 52 (Gasparri/Caselli) mancavano atti parlamentari specifici di Gasparri in relazione alle espressioni più offensive (manipolazione cassette), e gli atti evocati provenivano da altri parlamentari.

Qual è la conseguenza pratica dell’annullamento della delibera?

Con l’annullamento, la delibera di insindacabilità cessa di produrre effetti e il GIP di Monza può procedere nel giudizio penale per diffamazione aggravata a carico del deputato Gasparri, senza che questi possa più invocare la prerogativa dell’art. 68 primo comma Cost. per quelle specifiche dichiarazioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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