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La Corte accoglie il conflitto del Tribunale di Novara e annulla la delibera della Camera: le dichiarazioni di Borghezio contro il segretario comunale — comprese minacce fisiche — non presentano «sostanziale corrispondenza di significati» con l’interrogazione parlamentare del giorno prima. Le minacce sono per loro natura estranee alle «opinioni» coperte dall’art. 68 Cost.
Di cosa si tratta
Il deputato Mario Borghezio, il 18 ottobre 1996 a Novara, rilasciava ai giornalisti e in un comizio pubblico dichiarazioni contro il segretario comunale Luigi Tennirelli, definendolo «terronaccio paracadutato dal governo di Roma» e pronunciando frasi minacciose: «non è igienico che l’ex segretario innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del Consiglio comunale». La Camera dichiarava queste dichiarazioni insindacabili per connessione con un’interrogazione del giorno precedente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Novara sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999, impugnando la declaratoria di insindacabilità delle dichiarazioni diffamatorie e minacciose rese dall’on. Borghezio nei confronti del segretario comunale Tennirelli, per assenza di qualsiasi connessione funzionale con l’attività parlamentare.
La decisione della Corte
Il ricorso è fondato. Gli atti di sindacato ispettivo prodotti dalla Camera si limitano a tratteggiare la medesima vicenda, ma le espressioni contestate sono «totalmente diverse per forma e significati» rispetto a quanto espresso in sede parlamentare. Le minacce poi non sono neppure riconducibili alla nozione di «opinioni» di cui all’art. 68 primo comma Cost. La delibera di insindacabilità è annullata.
Il principio
L’insindacabilità ex art. 68 primo comma Cost. non si estende alle minacce, che per loro natura non sono «opinioni». Anche per le dichiarazioni diffamatorie è necessaria la «sostanziale corrispondenza di significati» con atti parlamentari tipici: non basta che la vicenda di riferimento sia la stessa, occorre che il contenuto espressivo sia sostanzialmente identico.
Domande e risposte
Le minacce possono mai essere coperte dall’insindacabilità parlamentare?
No. La Corte afferma espressamente che le minacce non sono riconducibili alla nozione di «opinioni» ai sensi dell’art. 68 primo comma Cost. L’insindacabilità copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e le minacce — per la loro natura intimidatoria sulla persona — non rientrano in questa categoria.
Perché la Camera aveva dichiarato insindacabili quelle dichiarazioni?
La Camera aveva invocato il collegamento con l’interrogazione presentata il giorno prima dall’on. Borghezio sulle stesse vicende. Ma la Corte ha rilevato che gli atti parlamentari si limitavano alla stessa «vicenda», non ai medesimi «significati specifici»: insufficiente per soddisfare il criterio della sostanziale corrispondenza.
Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 50/2002 (Gasparri)?
In Gasparri le dichiarazioni extra moenia ripetevano quasi testualmente le argomentazioni dell’interrogazione parlamentare. In Borghezio gli atti parlamentari trattano la stessa vicenda ma le espressioni contestate («terronaccio», minacce) sono formalmente e sostanzialmente diverse da quanto detto in Parlamento. Il raffronto di contenuto specifico discrimina i due casi.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, norma annullata nella sua applicazione al caso
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