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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente aveva contemporaneamente sollevato la questione di legittimità costituzionale e proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla stessa norma, senza attendere la risposta della Corte europea. Il giudice non può instaurare i due giudizi contemporaneamente senza sospendere il processo principale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Ascoli Piceno stava processando alcune persone per aver favorito la raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto di un’impresa comunitaria autorizzata nel proprio Stato. Ritenendo che l’art. 4 della legge n. 401/1989 potesse violare sia la Costituzione sia il diritto UE (libertà di stabilimento e prestazione di servizi), il Tribunale aveva sollevato entrambe le questioni in contemporanea.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è l’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 37, comma 5, l. n. 388/2000). I parametri invocati sono gli artt. 3, 10 comma 2, 11 e 41 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Ascoli Piceno.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva contestualmente sollevato la questione di costituzionalità e rinviato in via pregiudiziale alla Corte di giustizia: questo è incompatibile con l’obbligo di sospensione del processo principale pendente il rinvio pregiudiziale. La questione avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la risposta della CGUE, o in alternativa alla stessa.
Il principio
Non è ammissibile sollevare contemporaneamente questione di legittimità costituzionale e proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla stessa norma e nel medesimo giudizio: il processo principale deve essere sospeso per il rinvio pregiudiziale, e solo dopo la risposta della CGUE il giudice può valutare se residui una questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?
Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE, già art. 234 TCE) è lo strumento con cui i giudici nazionali possono chiedere alla CGUE di interpretare il diritto dell’Unione prima di applicarlo. Il processo principale viene sospeso fino alla risposta della Corte.
Perché i due giudizi non possono coesistere contemporaneamente?
Perché se il giudice sospende il processo per il rinvio pregiudiziale, non può contemporaneamente sollevare questione di costituzionalità, che presuppone la rilevanza della questione nell’ambito di un giudizio in corso. I due strumenti hanno logiche processuali incompatibili se usati in parallelo.
Come doveva comportarsi correttamente il giudice?
Attendere la risposta della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. Se la CGUE avesse dichiarato la norma incompatibile con il diritto UE, non sarebbe stato necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale. In caso contrario, avrebbe potuto valutare se residuassero profili di incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 11 della Costituzione — Limitazioni di sovranità in favore dell’ordinamento UE, parametro invocato
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, parametro invocato
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