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La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210/1992, sull’indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. Il meccanismo di calcolo dell’indennizzo non viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., anche se la Corte sollecita il legislatore a una disciplina più specifica e adeguata.
Di cosa si tratta
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo a favore di chi subisce danni irreversibili causati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. Il comma 7 dell’art. 2 prevede un indennizzo aggiuntivo per chi abbia contratto più malattie a causa dell’evento dannoso; il comma 4 dell’art. 4 disciplina la competente commissione medica. Il Tribunale di Camerino aveva dubitato della legittimità di questi meccanismi nella parte in cui non prevedono l’assegno di «superinvalidità» (tabella E, d.P.R. n. 834/1981) per le vittime più gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Camerino aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui le norme non prevedevano il diritto all’assegno di superinvalidità (tabella E, d.P.R. n. 834/1981) per i soggetti danneggiati in modo gravissimo dalla vaccinazione antipolio obbligatoria.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata non fondata. La Corte riconosce che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire criteri e misure dell’indennizzo, purché esso sia equo e adeguato. Il fatto che la tabella E, costruita per le pensioni di guerra, venga usata come parametro di calcolo non determina di per sé un’illegittimità, ma la Corte ribadisce — come già nella sentenza n. 423 del 2000 — la sollecitazione al legislatore a introdurre una disciplina specifica e proporzionata alla delicata materia degli indennizzi per danni da vaccinazione.
Il principio
Il diritto a un equo indennizzo per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, fondato sul principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 32 Cost.), non implica necessariamente l’applicazione dei medesimi parametri previsti per le pensioni di guerra; la discrezionalità legislativa è ampia, ma la Corte sollecita una normazione specifica e adeguata alle esigenze proprie della materia.
Domande e risposte
Che cos’è la legge n. 210/1992?
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, istituisce un regime indennitario a carico dello Stato in favore di chi subisce complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. È stata preceduta da una serie di sentenze costituzionali (n. 307/1990, n. 118/1996, n. 27/1998) che ne hanno ampliato progressivamente la portata.
Cosa è la tabella E del d.P.R. n. 834/1981?
È la tabella allegata al decreto sul riordino delle pensioni di guerra, che individua le lesioni più gravi (ad es. lesioni del sistema nervoso centrale con profonde perturbazioni della vita organica e sociale) per le quali è previsto un assegno aggiuntivo detto «superinvalidità». La legge n. 210/1992 vi rinvia per il calcolo di alcune componenti dell’indennizzo.
Perché la Corte ha sollecitato il legislatore pur respingendo la questione?
Perché ha riconosciuto che la norma, pur non incostituzionale, è inadeguata: il rinvio a una tabella pensionistica bellica non è lo strumento più appropriato per tutelare le vittime di vaccinazioni. Si tratta di un «monito» al legislatore a intervenire con una disciplina più specifica, senza che la Corte si sostituisca al Parlamento.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute e obblighi di solidarietà per i danni da vaccinazioni obbligatorie
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza nella determinazione dell’indennizzo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.