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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Pisanu. Il conflitto di attribuzione promosso dal GUP di Roma viene così risolto in favore dell’Assemblea parlamentare.

Di cosa si tratta

Il deputato Giuseppe Pisanu aveva rilasciato un’intervista in cui definiva una persona «delatrice prezzolata e di facili costumi». Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento per diffamazione; la Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GUP aveva quindi promosso conflitto di attribuzione, ritenendo che le espressioni non avessero il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 che ha affermato l’insindacabilità delle opinioni del deputato Pisanu. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorrente è il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte risolve il conflitto in favore della Camera: le dichiarazioni del deputato Pisanu presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare, nel contesto di un dibattito politico riguardante un concorso per consiglieri parlamentari. L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. è pertanto applicabile e spetta alla Camera affermarlo.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle opinioni espresse extra moenia quando sussiste un nesso funzionale con l’esercizio del mandato. La delibera della Camera che accerti tale nesso non può essere rimossa dalla magistratura attraverso il conflitto di attribuzione se la valutazione è plausibile.

Domande e risposte

Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68 Cost.?

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa mira a garantire l’indipendenza del mandato parlamentare da interferenze giudiziarie.

Il conflitto di attribuzione tra poteri cos’è?

Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (qui il giudice) contesta che un altro potere (la Camera) abbia invaso la sua sfera di competenza o menomato le sue attribuzioni costituzionali.

L’insindacabilità si applica anche a dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento?

Sì, ma solo se c’è un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Le dichiarazioni rese in interviste, articoli o convegni possono essere coperte dall’art. 68 Cost. se riprendono sostanzialmente posizioni già espresse in sede parlamentare o sono direttamente connesse all’esercizio del mandato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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