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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, recante “Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro”. La Regione ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, fornendo autonomamente la nozione giuridica del mobbing e istituendo meccanismi di diffida nei confronti dei datori di lavoro.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lazio aveva definito il mobbing come “atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo”, elencandone le possibili modalità, e aveva istituito centri anti-mobbing presso le ASL, un Osservatorio regionale e procedure di segnalazione ai datori di lavoro. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge per invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di organizzazione amministrativa dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Lazio n. 16/2002 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile) e g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato), e terzo comma (tutela della salute e sicurezza del lavoro) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la legge incostituzionale. L’art. 2 della legge regionale, nel fornire la definizione giuridica del mobbing, incide sull’ordinamento civile e sulla disciplina del rapporto di lavoro privato, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l). Inoltre, il meccanismo di “diffida” dei centri anti-mobbing nei confronti dei datori di lavoro configura un elemento dell’eventuale inadempimento contrattuale e rientra nella materia “ordinamento civile”. L’illegittimità della norma definitoria si riversa sull’intero testo legislativo.
Il principio
La disciplina del mobbing, nella sua complessità, rientra nell’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) per quanto concerne la regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro; e nella tutela della salute e nella sicurezza del lavoro (competenza concorrente) per gli aspetti sanitari. Le Regioni non possono fornire autonomamente una definizione giuridica del fenomeno né istituire meccanismi di diffida nei confronti dei datori di lavoro.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva definire il mobbing?
Perché la definizione giuridica del mobbing incide direttamente sull’ordinamento civile — disciplina del contratto di lavoro, responsabilità del datore, risarcimento del danno — che è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La portata “provvisoria” dichiarata dalla legge regionale non è sufficiente a rendere legittima la norma.
Le Regioni non possono fare nulla in materia di mobbing?
Possono adottare misure di studio, prevenzione e supporto ai lavoratori, purché non incidano sulla definizione giuridica del fenomeno né creino meccanismi che influenzino i rapporti di lavoro di diritto privato o l’organizzazione di enti pubblici statali. La sentenza non esclude ogni intervento regionale, ma ne delimita lo spazio.
C’è oggi una legge statale sul mobbing?
No: al momento della sentenza (2003) non esisteva ancora una disciplina organica statale sul mobbing, e tuttora la materia è trattata principalmente attraverso l’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) e la giurisprudenza. La sentenza ha confermato che spetta allo Stato intervenire con una disciplina organica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Tutela della dignità e uguaglianza dei lavoratori, sfondo della tutela anti-mobbing
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.