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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 del codice penale (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) nella parte in cui non consentiva al giudice di adottare, in luogo del ricovero in O.P.G., una diversa misura di sicurezza idonea a garantire cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale dell’infermo di mente.
Di cosa si tratta
Quando un imputato è riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere, non viene condannato ma può essere sottoposto a misure di sicurezza. L’art. 222 c.p. imponeva in modo automatico il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (O.P.G.) al verificarsi di determinate condizioni, senza lasciare al giudice alcuna possibilità di scegliere una misura diversa anche quando questa fosse più adatta al caso concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 222 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nel caso di un imputato totalmente incapace la cui pericolosità sociale era esclusa solo in regime di comunità psichiatrica, rendendo inadeguato il più restrittivo ricovero in O.P.G.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in O.P.G., una diversa misura di sicurezza prevista dalla legge — in specie la libertà vigilata con prescrizioni — idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità sociale. Ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 219 c.p.
Il principio
L’automatismo nell’applicazione di misure di sicurezza per gli infermi di mente non è compatibile con gli artt. 3 e 32 della Costituzione; il giudice deve poter scegliere la misura concretamente adeguata alle esigenze di cura e di contenimento della pericolosità sociale del singolo individuo.
Domande e risposte
Cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario?
L’O.P.G. era una struttura ibrida tra carcere e ospedale psichiatrico, destinata agli autori di reato totalmente incapaci di intendere e di volere ritenuti socialmente pericolosi; la legge n. 81 del 2014 ha disposto la chiusura degli O.P.G. e la loro sostituzione con le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).
Perché l’automatismo del ricovero era incostituzionale?
Perché non consentiva di valutare il caso concreto: se l’infermo di mente era pericoloso solo in assenza di trattamento comunitario, l’O.P.G. — molto più restrittivo — non era la misura proporzionata alle sue effettive esigenze di cura e contenimento.
Quale evoluzione normativa è seguita alla sentenza?
La pronuncia ha aperto la strada a misure di sicurezza flessibili per gli infermi di mente, culminando nella legge n. 81 del 2014 che ha chiuso gli O.P.G. e imposto misure terapeutiche individualizzate nelle REMS.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento penale
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e tutela dell’integrità psichica
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