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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Como e la Camera dei deputati: la delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cesare Previti in un’intervista televisiva, nell’ambito di un procedimento penale per diffamazione, configura materia idonea a un conflitto costituzionale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Como stava celebrando un processo penale per diffamazione a carico del deputato Cesare Previti, imputato per alcune dichiarazioni rese durante un’intervista trasmessa dalla RAI il 16 settembre 1997, ritenute offensive dell’onore di una persona. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni erano insindacabili ex art. 68, comma 1, della Costituzione (insindacabilità parlamentare), in quanto espressione di funzioni parlamentari. Il Tribunale non condivideva questa valutazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Como ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità – basata sulla ritenuta connessione delle dichiarazioni con l’attività parlamentare – fosse priva di fondamento e ledesse le attribuzioni del potere giudiziario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto. I requisiti soggettivi (il Tribunale è legittimato come organo giurisdizionale indipendente; la Camera è legittimata come titolare del potere di deliberare sull’insindacabilità) e oggettivi (la delibera può ledere le attribuzioni giudiziarie) sono soddisfatti. La Corte ordina la notifica del ricorso alla Camera dei deputati per la successiva fase di contraddittorio.
Il principio
Le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono protette dall’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. solo se sussiste una «sostanziale corrispondenza di significato» con opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. La verifica di questo nesso spetta in ultima analisi alla Corte Costituzionale, e la delibera camerale che afferma l’insindacabilità senza tale nesso può essere sindacata tramite conflitto di attribuzione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa insindacabilità riguarda le opinioni espresse nell’esercizio tipico delle funzioni parlamentari (discorsi in aula, relazioni, interrogazioni) e, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento se c’è un nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Perché il Tribunale contestava la delibera della Camera?
Perché le dichiarazioni rese durante l’intervista RAI del 1997 non erano, secondo il Tribunale, ricollegabili ad alcuna iniziativa parlamentare tipica adottata dall’on. Previti. In assenza di questo nesso funzionale, la delibera di insindacabilità era per il Tribunale basata su erronea valutazione dei presupposti costituzionali.
Come è andata a finire nel merito il caso Previti?
Il caso Previti ha avuto un lungo contenzioso costituzionale e giudiziario. In vicende analoghe, la Corte Costituzionale ha più volte accolto conflitti di attribuzione sollevati da organi giudiziari, annullando delibere camerali di insindacabilità che non erano supportate da un adeguato nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.