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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 64 c.p.p., che disciplina gli avvisi da rendere all’interrogato. Il Tribunale di Monza chiedeva che tali avvisi si applicassero anche all’imputato che si sottopone volontariamente all’esame in dibattimento. La Corte ritiene che una interpretazione sistematica delle norme esistenti consenta già tale applicazione.

Di cosa si tratta

Nel corso di un processo penale a Monza, l’imputato aveva acconsentito a sottoporsi all’esame dibattimentale. Il giudice si era interrogato se, in tale sede, dovesse applicare gli avvisi previsti dall’art. 64 c.p.p. per l’interrogatorio (in particolare l’avviso che, rendendo dichiarazioni su responsabilità altrui, l’imputato assume la qualità di testimone). Il problema nasceva perché l’art. 64 menziona espressamente solo l’«interrogatorio» e la «persona sottoposta alle indagini», non l’imputato in dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento debba dare all’imputato, in sede di esame, gli avvisi ivi indicati (compreso quello sull’assunzione della qualità di testimone se rende dichiarazioni su responsabilità altrui).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha rilevato che l’interpretazione sistematica delle norme vigenti consentiva già di applicare la disciplina degli avvisi all’esame dibattimentale dell’imputato, rendendo superfluo un intervento manipolativo. I dubbi del rimettente si rivelavano infondati alla luce di una lettura coordinata del codice di rito.

Il principio

Quando un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti consente di colmare la lacuna normativa denunciata dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, perché non è necessario un intervento additivo della Corte.

Domande e risposte

Quali sono gli avvisi previsti dall’art. 64 c.p.p. per l’interrogatorio?

L’art. 64 c.p.p. obbliga il giudice a informare la persona interrogata che ha facoltà di non rispondere, che le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lei, e che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà la qualità di testimone su quei fatti.

Qual è la differenza tra «interrogatorio» e «esame» dell’imputato?

L’interrogatorio è compiuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini. L’esame è la partecipazione volontaria dell’imputato al dibattimento, dove risponde alle domande delle parti.

Perché la questione dell’art. 64 c.p.p. era importante per il diritto all’equo processo?

Se l’imputato che si sottopone volontariamente all’esame non riceve l’avviso sull’assunzione della qualità di testimone, potrebbe involontariamente autoincriminarsi o fornire prove contro altri senza essere consapevole delle conseguenze. L’art. 111 Cost. garantisce il giusto processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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