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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal GIP di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati sulla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli. Anche questo conflitto era già stato dichiarato improcedibile in un procedimento precedente per inosservanza dei termini.
Di cosa si tratta
Il 26 luglio 1995, durante la trasmissione televisiva «Fatti e misfatti», l’on. Vittorio Sgarbi aveva espresso dichiarazioni ritenute offensive nei confronti di Giancarlo Caselli, allora Procuratore della Repubblica di Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni erano coperte dall’insindacabilità parlamentare. Il GIP di Caltanissetta aveva già sollevato un primo conflitto di attribuzioni, dichiarato ammissibile ma poi improcedibile per inosservanza dei termini di deposito.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha riproposto il conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 15 settembre 1998 con cui la Camera aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi. Il giudice sosteneva che la dichiarazione di improcedibilità del precedente conflitto non avesse consumato il potere di sollevarne uno nuovo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando lo stesso principio già affermato per la vicenda analoga (n. 188/2003): il potere di sollevare il conflitto si era consumato per effetto dell’inosservanza del termine per il deposito nel precedente procedimento, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.
Il principio
Il principio della consumazione del potere di sollevare conflitto di attribuzioni si applica anche quando il precedente conflitto sia stato dichiarato improcedibile per inosservanza dei termini: la medesima autorità non può riproporre il conflitto sullo stesso atto, perché il potere si è esaurito.
Domande e risposte
Le dichiarazioni di Sgarbi erano veramente funzioni parlamentari?
La Corte non ha mai esaminato il merito. La delibera della Camera del 1998 aveva sostenuto che le dichiarazioni (fatte in una trasmissione televisiva come conduttore) rientrassero nelle funzioni parlamentari. Il GIP contestava l’assenza di un nesso con atti parlamentari specifici.
Cosa significava «improcedibilità» del primo conflitto?
La Corte aveva dichiarato il primo ricorso ammissibile nella fase preliminare, poi lo aveva dichiarato improcedibile in sede di merito perché il ricorso e l’ordinanza ammissiva non erano stati notificati nei termini perentori fissati dalle norme integrative.
L’insindacabilità copriva anche le trasmissioni televisive?
In linea generale, la giurisprudenza della Corte richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio del mandato parlamentare: dichiarazioni rese come conduttore di una trasmissione tv potrebbero non avere tale nesso. Ma la Corte non ha mai potuto pronunciarsi nel merito per questo conflitto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e immunità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.