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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5 del d.l. 953/1982 in materia di tassa automobilistica, perché irrilevante nel giudizio a quo: l’avviso di accertamento era stato impugnato da un contribuente che aveva annotato la perdita del possesso dell’autovettura nel PRA prima della scadenza del termine utile per il pagamento, e la stessa amministrazione finanziaria aveva riconosciuto che il contribuente non era tenuto al pagamento.
Di cosa si tratta
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per la tassa automobilistica relativa al periodo annuale con decorrenza maggio 1996. Il contribuente aveva annotato la perdita del possesso dell’autovettura nel pubblico registro automobilistico (PRA) il 13 maggio 1996. La Corte di cassazione — e, nel giudizio di merito, la stessa Avvocatura dello Stato — riconosceva che, avendo il contribuente perso la proprietà prima della scadenza del termine utile per il pagamento (31 maggio 1996), egli non era tenuto a pagare la tassa automobilistica.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 32, 36 e 39, del d.l. 953/1982 (tasse automobilistiche) in riferimento all’art. 3 Cost., dubitando della ragionevolezza del regime impositivo che avrebbe gravato anche chi aveva perso il possesso del veicolo prima della scadenza del termine di pagamento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: nel caso concreto era già accertato che il contribuente non fosse tenuto al pagamento (la perdita di possesso era stata annotata nel PRA prima della scadenza), e la stessa amministrazione finanziaria lo aveva riconosciuto. La questione di costituzionalità non era dunque rilevante per la decisione del giudizio a quo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è irrilevante — e quindi inammissibile — quando la soluzione del caso concreto non dipende dall’esito del giudizio costituzionale: se le norme censurate non devono essere applicate per risolvere la controversia, non vi è ragione di investire la Corte della loro legittimità.
Domande e risposte
Chi è tenuto a pagare la tassa automobilistica?
Ai sensi dell’art. 5, comma 32, del d.l. 953/1982, la tassa automobilistica è dovuta da chi risulta proprietario del veicolo alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal Ministro delle finanze. Chi ha venduto o trasferito il veicolo prima di quella data non è tenuto al pagamento.
Cosa è il PRA e quando produce effetti la cancellazione?
Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è il registro in cui sono iscritti i diritti reali sui veicoli. L’annotazione della perdita del possesso nel PRA è l’atto che formalizza il trasferimento o la cessazione della proprietà e produce effetti ai fini della tassa automobilistica a decorrere dalla data di annotazione.
Cosa si intende per “difetto di rilevanza” di una questione di costituzionalità?
La rilevanza è il requisito per cui la questione di legittimità costituzionale deve essere “necessaria per la definizione del giudizio” (art. 23 l. 87/1953): se il giudice deve risolvere la controversia applicando la norma impugnata, la questione è rilevante; se la controversia può essere decisa senza applicare quella norma, la questione è irrilevante e inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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