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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 42/2003 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo di alcune disposizioni della legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica), nella parte in cui riconoscono e finanziano le scuole paritarie private, compresi i contributi alle famiglie che le frequentano.

Di cosa si tratta

La legge n. 62/2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzione paritaria, riconoscendo alle scuole paritarie private — purché rispondenti a determinati requisiti — la stessa valenza delle scuole statali. Ha inoltre previsto contributi pubblici alle famiglie per le spese sostenute presso tali scuole e incrementi del bilancio per il sostegno alle scuole elementari parificate. I promotori del referendum chiedevano di abrogare queste disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge cost. n. 1/1953. La Corte verifica se la richiesta di referendum abrogativo soddisfi i requisiti di ammissibilità (chiarezza, omogeneità, non attinenza a materie escluse ex art. 75 Cost.).

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. L’abrogazione delle norme indicate determinerebbe un vuoto normativo non tollerabile o un risultato normativo non coerente con l’intenzione dei promotori, in quanto alcune delle parti del testo richieste in abrogazione sono inscindibili da altre disposizioni non investite dalla richiesta stessa.

Il principio

Il referendum abrogativo è inammissibile quando il quesito è formulato in modo tale che l’abrogazione parziale produrrebbe un testo normativo privo di senso, incoerente o capace di produrre effetti opposti a quelli voluti dai promotori. La Corte verifica che il risultato normativo post-abrogazione sia chiaro, razionale e non contraddittorio.

Domande e risposte

Cosa prevede la legge sulla parità scolastica (n. 62/2000)?

Riconosce alle scuole paritarie private — rispettando determinati requisiti di qualità, apertura a tutti e assunzione di personale abilitato — la stessa valenza formativa delle scuole statali. Prevede contributi pubblici per le famiglie e incrementi degli stanziamenti di bilancio per il sistema scolastico paritario.

Perché il referendum è dichiarato inammissibile?

Perché l’abrogazione parziale delle norme indicate avrebbe prodotto un testo privo di coerenza interna, con parti del medesimo articolo che avrebbero assunto un significato diverso o contradditorio rispetto all’assetto normativo residuo. La Corte non può ammettere quesiti che producano un effetto normativo irrazionale.

Cosa succede dopo la dichiarazione di inammissibilità?

La dichiarazione di inammissibilità impedisce lo svolgimento del referendum: la materia rimane disciplinata dalla legge vigente. I promotori potranno eventualmente formulare una nuova richiesta con un quesito diverso, corretto nei profili che hanno determinato l’inammissibilità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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