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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla «normativa sul procedimento monitorio» sollevata dal Tribunale di Viterbo, perché l’ordinanza di rimessione non identificava con precisione le norme impugnate e la motivazione era del tutto carente.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Montefiascone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio» (verosimilmente gli artt. 459-464 c.p.p. sul procedimento per decreto penale) in riferimento all’art. 111 della Costituzione sul giusto processo. Tuttavia l’ordinanza era gravemente lacunosa nella motivazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, aveva sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.), limitandosi a affermare che la questione «appare non manifestamente infondata» senza alcun ulteriore sviluppo argomentativo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice a quo non aveva indicato con precisione le specifiche norme del codice di rito che intendeva impugnare, si era limitato a citare la «normativa» in modo generico, e non aveva motivato in alcun modo in che termini il procedimento per decreto penale violasse l’art. 111 Cost.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale che non indichi la norma specifica impugnata — limitandosi a un riferimento generico alla «normativa» — e che non contenga alcuna argomentazione sulla non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile. L’onere di motivazione gravante sul giudice rimettente è requisito di ammissibilità irrinunciabile.

Domande e risposte

Come funziona il procedimento per decreto penale?

Il procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.) è un rito speciale in cui il pubblico ministero chiede al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria, senza udienza dibattimentale. L’imputato può fare opposizione, ottenendo così un processo ordinario.

Perché il procedimento per decreto è stato ritenuto in tensione con l’art. 111 Cost.?

L’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nella formazione della prova. Il procedimento per decreto si svolge senza contraddittorio preventivo, ma la Corte ha in precedenza ritenuto il rito costituzionalmente legittimo in ragione della possibilità di opposizione che garantisce comunque l’accesso al dibattimento.

Quali sono i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione?

L’ordinanza deve: indicare la norma di legge impugnata con precisione; indicare il parametro costituzionale; motivare la rilevanza nel giudizio a quo; motivare la non manifesta infondatezza. La mancanza di uno di questi elementi, se grave, comporta l’inammissibilità della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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