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Il Tribunale di Udine aveva impugnato gli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza, sostenendo che il nascituro malformato avesse diritto alla vita. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva motivato sulla condizione necessaria — assenza di possibilità di vita autonoma del feto — richiesta dalla stessa legge per interrompere la gravidanza oltre i novanta giorni.
Di cosa si tratta
Due coniugi agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito perché la struttura sanitaria non aveva rilevato tempestivamente la malformazione del feto (ipoplasia del femore sinistro), impedendo alla madre di valutare se interrompere la gravidanza. Il Tribunale di Udine aveva sollevato questione di costituzionalità degli artt. 5, 6 e 7 della l. n. 194/1978, assumendo che tali norme violassero il diritto alla vita del nascituro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Udine ha impugnato gli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento agli artt. 2, 27 ultimo comma e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentono l’interruzione della gravidanza anche per malformazioni del nascituro.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: la gravidanza superava i novanta giorni, quindi l’interruzione era consentita dalla legge solo in assenza di possibilità di vita autonoma del feto (art. 7, terzo comma). Il giudice rimettente non aveva verificato tale condizione, né spiegato se essa sussistesse nel caso concreto. Senza questa motivazione, la rilevanza della questione restava indimostrata.
Il principio
Quando la rilevanza di una questione dipende dall’accertamento di una condizione di fatto — nella specie, se il feto fosse in grado di avere vita autonoma — il giudice rimettente deve motivare su tale punto. Il silenzio determina il totale difetto di motivazione sulla rilevanza e quindi la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Entro quali limiti la legge n. 194/1978 consente l’interruzione di gravidanza oltre i novanta giorni?
L’art. 6, lett. b), ammette l’interruzione quando vi siano processi patologici (incluse anomalie del nascituro) che determinino grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ma solo se il feto non abbia possibilità di vita autonoma (art. 7, comma 3).
I genitori potevano chiedere il risarcimento per la nascita del figlio malformato?
Il giudizio di merito verteva proprio su questo. La questione della responsabilità medica per mancata diagnosi prenatale è complessa e dipende, tra l’altro, dall’accertamento di cosa sarebbe stato possibile fare se la diagnosi fosse avvenuta in tempo.
La Corte ha mai pronunciato sulla costituzionalità della legge 194?
La Corte si è pronunciata più volte sulla legge n. 194/1978, confermandone in linea generale la compatibilità con la Costituzione. In questa ordinanza non ha esaminato il merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il quesito per ragioni procedurali.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, richiamato come parametro sia per la donna sia per il nascituro
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante nel bilanciamento dei diritti coinvolti
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