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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 della legge notarile del 1913, sollevata dal Tribunale di Trani per l’esiguità della sanzione (ammenda da 40 a 400 lire, pari a € 0,51 in sede di oblazione). La Corte ribadisce che la modulazione delle sanzioni disciplinari appartiene alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trani, investito di un procedimento disciplinare a carico di un notaio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 della legge notarile (l. n. 89 del 1913), lamentando l’assoluta esiguità della sanzione ivi prevista (ammenda da lire 40 a lire 400). Il notaio aveva chiesto di avvalersi dell’oblazione, il cui importo risultava essere di soli € 0,51.

La questione di legittimità costituzionale

Il rimettente Tribunale di Trani ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ravvisando una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre categorie di professionisti o esercenti arti e mestieri, per le quali il legislatore ha periodicamente adeguato le sanzioni pecuniarie, lasciando invariate quelle a carico dei notai.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza, conformemente al proprio orientamento già espresso con la pronuncia n. 44 del 1995. La questione non presenta profili nuovi rispetto a quelli già esaminati. La determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari rientra nella discrezionalità del legislatore e l’eventuale inadeguatezza del quantum sanzionatorio non costituisce di per sé una violazione del principio di uguaglianza.

Il principio

La modulazione delle sanzioni disciplinari pecuniarie appartiene alla discrezionalità legislativa; il mancato aggiornamento nel tempo degli importi delle ammende previste per i notai non determina automaticamente una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., quando la questione sia già stata esaminata e ritenuta infondata dalla Corte.

Domande e risposte

Che cos’è l’oblazione in materia disciplinare notarile?

L’oblazione è un istituto che consente di estinguere un illecito attraverso il pagamento volontario di una somma di denaro, determinata nella misura prevista dalla legge, prima che il procedimento si concluda con sentenza. Nel caso dei notai, l’art. 151 della legge notarile la prevede per alcune contravvenzioni.

Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza e non semplicemente l’infondatezza?

La manifesta infondatezza si pronuncia in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando la questione è già stata esaminata e risolta negativamente dalla Corte in precedenti pronunce e il rimettente non ha prospettato argomenti nuovi o diversi. È una formula acceleratoria del giudizio.

La Corte può imporre al legislatore di aumentare le sanzioni?

No. La Corte costituzionale, in ossequio al principio di separazione dei poteri, non può sostituirsi al legislatore nella determinazione del quantum delle sanzioni. Può intervenire solo quando la scelta legislativa sia manifestamente irragionevole o arbitraria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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