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Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva sollevato questioni sulla costituzionalità del «carcere duro» (art. 41-bis ord. penit.): la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, confermando la legittimità delle restrizioni per detenuti pericolosi.
Di cosa si tratta
L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario permette al Ministro della giustizia di sospendere le normali regole trattamentali per detenuti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, tipicamente affiliati alla criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dubitato della compatibilità con i diritti fondamentali dei detenuti.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), sul regime detentivo differenziato per detenuti pericolosi. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di sorveglianza di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni relative al regime del 41-bis: le restrizioni previste sono giustificate da esigenze di sicurezza e non violano i parametri costituzionali invocati.
Il principio
Il regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. penit. persegue la legittima finalità di impedire i collegamenti tra detenuti pericolosi e organizzazioni criminali esterne: le restrizioni che ne derivano sono compatibili con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Domande e risposte
Cos’è il regime 41-bis?
L’art. 41-bis ord. penit. consente di applicare ai detenuti più pericolosi restrizioni aggiuntive: limitazioni alle comunicazioni, isolamento, perquisizioni, per impedire il mantenimento dei contatti con organizzazioni criminali.
Il 41-bis viola il principio di rieducazione della pena?
Secondo la Corte no: il regime differenziato risponde a esigenze di sicurezza e non è incompatibile con il fine rieducativo della pena, che può essere perseguito anche in regime di maggiore controllo.
Chi può essere sottoposto al 41-bis?
I detenuti per delitti di criminalità organizzata, terrorismo o eversione (in particolare mafia) quando esistono elementi che indicano la persistenza di collegamenti con l’organizzazione criminale.
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