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La Corte dichiara ammissibile in fase preliminare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, relativo alla delibera di insindacabilità del senatore Marco Boato per dichiarazioni rese nel processo Sofri. Il giudizio prosegue nel merito previa notifica al Senato.
Di cosa si tratta
Il magistrato Guido Salvini aveva citato in giudizio civile il parlamentare Marco Boato per i danni asseritamente derivanti da dichiarazioni che quest’ultimo aveva reso come teste nel processo Sofri (febbraio 1990) e ribadito in interviste. Il Senato aveva deliberato nel gennaio 2001 che tali dichiarazioni erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Milano, investita del giudizio civile, ha contestato la delibera.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, sostenendo che le dichiarazioni rese dal parlamentare Boato come testimone nel processo penale non potessero considerarsi espressione di funzioni parlamentari tipiche, in assenza del nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
In fase preliminare, la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono i requisiti soggettivi (la Corte d’appello è organo giurisdizionale che esprime definitivamente la volontà del potere giudiziario; il Senato è organo che esprime definitivamente la volontà parlamentare in materia di insindacabilità) e oggettivi (delibera che incide sulle attribuzioni del giudice). La Corte dispone la notifica al Senato per l’instaurazione del contraddittorio.
Il principio
Il conflitto di attribuzione è ammissibile in via preliminare quando un giudice ordinario impugna una delibera parlamentare di insindacabilità per mancanza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia del parlamentare e le sue funzioni tipiche. La delibera del Senato che qualifica come “critica politica” dichiarazioni rese come testimone in un processo penale è idonea a dar luogo a un conflitto su cui la Corte deve pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa si intende per “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dall’assemblea sono coperte dall’insindacabilità solo se costituiscono la divulgazione all’esterno di opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche. Non basta la generica afferenza a un tema politico.
Le dichiarazioni rese come testimone in un processo penale possono essere insindacabili?
In linea di principio no, secondo la Corte d’appello: il testimone riferisce fatti, non esprime opinioni politiche. Ma il Senato aveva qualificato il comportamento di Boato come “critica politica” alla magistratura. La Corte costituzionale dovrà decidere nel merito chi ha ragione.
Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il giudizio di merito nel conflitto?
Nella fase di ammissibilità (senza contraddittorio), la Corte verifica solo i presupposti formali. Il merito, dove si decide se la delibera di insindacabilità era fondata, viene affrontato nella fase successiva dopo la notifica e il deposito del ricorso da parte del giudice ricorrente.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, nucleo del conflitto
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