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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità della scelta legislativa di escludere dalla depenalizzazione il reato di guida in stato di ebbrezza su ciclomotori (veicoli privi di obbligo di abilitazione). La discrezionalità del legislatore in materia penale non è irrazionale o arbitraria.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo aveva sollevato la questione nel corso di un processo penale nei confronti di un imputato che aveva guidato in stato di ebbrezza un ciclomotore per il quale non era prescritta l’abilitazione alla guida. La depenalizzazione operata con la legge n. 205/1999 e il d.lgs. n. 507/1999 non aveva incluso questa fattispecie.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha impugnato gli artt. 1 e 5 della legge n. 205/1999 e l’art. 19 del d.lgs. n. 507/1999 nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza su veicoli senza obbligo di abilitazione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi (due ordinanze di identico tenore) e dichiara la questione manifestamente infondata. Il potere di configurare reati e depenalizzare fattispecie rientra nella discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di esercizio manifestamente irrazionale. La scelta di mantenere penale la guida in stato di ebbrezza su ciclomotori non è palesemente irrazionale, poiché la pericolosità di tale condotta è autonoma rispetto all’obbligo di abilitazione alla guida.
Il principio
La discrezionalità legislativa in materia di depenalizzazione può essere censurata dalla Corte costituzionale solo quando sia esercitata in modo manifestamente irrazionale. La mancata depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza su veicoli senza patente non integra tale vizio, poiché il rischio per la sicurezza stradale è valutabile in modo autonomo dal legislatore.
Domande e risposte
Guidare un ciclomotore ubriachi è un reato o un illecito amministrativo?
Rimane un reato penale (contravvenzione ex art. 186, comma 2, cod. strada), anche se per i ciclomotori non è richiesta la patente. Il legislatore ha deliberatamente escluso questa fattispecie dalla depenalizzazione degli anni 1999-2000.
Perché guidare senza patente è diventato illecito amministrativo mentre guidare ubriachi un ciclomotore resta reato?
La Corte ha ritenuto che questa scelta, pur apparentemente asimmetrica, non sia manifestamente irrazionale: il pericolo dell’ebbrezza è autonomo rispetto all’obbligo di abilitazione, e il legislatore ha ampia discrezionalità nel calibrare le sanzioni.
Si applica la sospensione della patente a chi guida un ciclomotore in stato di ebbrezza?
La questione della sanzione accessoria non era il tema del giudizio di costituzionalità. In ogni caso, la Corte ha considerato tale profilo “inconferente rispetto al thema decidendum” della questione di legittimità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato dal rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.