Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La questione sulla mancanza del tentativo di conciliazione obbligatorio nel procedimento monitorio per crediti di subfornitura (art. 3, co. 4, l. n. 192/1998) è stata dichiarata manifestamente infondata: il legislatore ha ragionevolmente scelto di privilegiare la rapida tutela del subfornitore.
Di cosa si tratta
Un’impresa (Irti Lavori s.p.a.) si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla propria subfornitrice (Novipav s.r.l.) senza che quest’ultima avesse prima tentato la conciliazione. L’art. 3, co. 4, l. n. 192/1998 prevede che la mancata corresponsione del prezzo di subfornitura nei termini costituisca titolo per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, senza obbligo di previo tentativo di conciliazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale de L’Aquila sosteneva che l’esclusione del previo tentativo di conciliazione nel rito monitorio della subfornitura violasse l’art. 3 Cost., creando una disparità di trattamento tra il subfornitore che agisce in via ordinaria (tenuto alla conciliazione) e quello che usa il rito monitorio (esente). Chiedeva una pronuncia additiva per imporre il tentativo anche in sede monitoria.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato la sentenza n. 276/2000 (rito del lavoro) per rilevare che l’incompatibilità strutturale tra procedimento monitorio — in cui il contraddittorio è eventuale e differito — e il tentativo di conciliazione è già una scelta ragionevole del legislatore. La diversità di trattamento tra rito ordinario e rito monitorio non è discriminatoria: sono due diverse modalità di tutela che il creditore sceglie liberamente.
Il principio
Il legislatore può ragionevolmente prevedere che la tutela monitoria dei crediti di subfornitura — che è intensa e provvisoriamente esecutiva — non richieda il previo tentativo di conciliazione, perché il rito monitorio è strutturalmente incompatibile con tale tentativo (contraddittorio eventuale e differito) e la scelta tra le due vie è libera.
Domande e risposte
Il subfornitore che vuole un decreto ingiuntivo deve prima tentare la conciliazione?
No, almeno per il procedimento monitorio ex art. 3, co. 4, l. n. 192/1998: il tentativo di conciliazione ex art. 10 della stessa legge è strutturalmente incompatibile con il rito monitorio, in cui il debitore viene sentito solo dopo l’ingiunzione.
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per le altre controversie di subfornitura?
Sì, per l’azione ordinaria di cognizione: l’art. 10 l. n. 192/1998 prevede un tentativo obbligatorio davanti alla Camera di commercio. La Corte ha ritenuto ragionevole questa asimmetria.
Il decreto ingiuntivo per crediti di subfornitura è sempre provvisoriamente esecutivo?
Sì: l’art. 3, co. 4, l. n. 192/1998 attribuisce al credito di subfornitura scaduto e non pagato il carattere di titolo direttamente idoneo all’ingiunzione provvisoriamente esecutiva, senza necessità di ulteriori documenti probatori scritti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nel trattamento processuale delle controversie di subfornitura
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.