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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 58-quater, commi 2 e 3, dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), che vieta la concessione di misure alternative alla detenzione ai condannati la cui precedente misura alternativa sia stata revocata per comportamenti incompatibili con la loro prosecuzione.
Di cosa si tratta
L’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) disciplina il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) a condannati che abbiano già subito la revoca di una precedente misura alternativa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione. Il Tribunale di sorveglianza di Torino dubitava che tale divieto violasse i principi di eguaglianza e di personalità della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha impugnato l’art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, che enunciano il principio di eguaglianza e la funzione rieducativa della pena nonché il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha rilevato che la revoca della misura alternativa presuppone un’analisi del comportamento del singolo condannato, con la conseguenza che il divieto successivo alla revoca è ancorato alla condotta personale del soggetto e non è una sanzione collettiva. Il fatto che terzi abbiano eventualmente concorso all’evento che ha determinato la revoca riguarda solo la valutazione del comportamento del condannato da parte del tribunale di sorveglianza, non la legittimità costituzionale del divieto di legge.
Il principio
Il divieto di concessione di misure alternative ai condannati già incorsi nella revoca di una precedente misura non viola il principio di personalità della pena né quello di eguaglianza, in quanto è fondato sulla valutazione individualizzata del comportamento del condannato, che rimane oggetto di autonoma verifica del tribunale di sorveglianza.
Domande e risposte
Che cosa sono le misure alternative alla detenzione?
Sono istituti dell’ordinamento penitenziario che consentono di espiare la pena detentiva in tutto o in parte fuori dal carcere: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà. La loro concessione è valutata dal tribunale di sorveglianza.
In quale caso scatta il divieto previsto dall’art. 58-quater?
Quando a un condannato è stata revocata una misura alternativa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione: in tal caso, per un certo periodo non può ottenere una nuova misura alternativa.
Il concorso di terzi nell’episodio che ha causato la revoca incide sul divieto?
No quanto al divieto di legge, ma può rilevare nella valutazione concreta del comportamento del condannato da parte del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della misura: è su questo piano che va considerato, non sul piano della legittimità costituzionale della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e funzione rieducativa della pena
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