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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 1, della legge n. 77/1955 in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, ritenendo ragionevole la distinzione di disciplina tra cambiale e assegno bancario quanto alle conseguenze del protesto.

Di cosa si tratta

La legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, disciplina la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, ossia degli elenchi in cui vengono inseriti i soggetti che non hanno onorato titoli di credito (cambiali e assegni) alla scadenza. Il Giudice di pace di Ferrara aveva dubitato della costituzionalità del regime dei protesti per le cambiali rispetto a quello previsto per gli assegni bancari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Ferrara ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge n. 77/1955, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 235/2000, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra le conseguenze del protesto sulla cambiale e quelle sul protesto dell’assegno bancario, ritenuta irragionevole.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, ritenendo che la diversa natura giuridica della cambiale rispetto all’assegno bancario giustifichi un regime distinto quanto alle conseguenze del protesto. I parametri costituzionali ulteriori invocati (artt. 2, 4, 41 e 47) erano stati denunciati in relazione a inconvenienti di fatto e non a effetti giuridici contrari alla Costituzione, rendendoli palesemente incongrui come parametri di giudizio.

Il principio

La distinzione normativa tra cambiale e assegno bancario quanto alle conseguenze del protesto trova una giustificazione razionale nella diversa natura giuridica dei due titoli di credito; i parametri costituzionali invocati per denunciare mere inconvenienze di fatto, senza un effetto giuridico direttamente contrario alla Costituzione, sono incongrui e la questione è manifestamente infondata.

Domande e risposte

Che cos’è il protesto cambiario?

È l’atto formale con cui un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario) accerta il mancato pagamento di una cambiale o il mancato accettazione di una tratta alla scadenza. Ha effetti pregiudizievoli per il debitore, tra cui l’inserimento negli elenchi pubblici dei protestati.

In cosa differisce il protesto sull’assegno bancario?

L’assegno bancario ha una funzione principalmente di pagamento e non di credito; il mancato pagamento dell’assegno è disciplinato da normative specifiche (legge sull’assegno) che prevedono conseguenze in parte diverse rispetto al protesto cambiario, giustificate dalla diversa natura e funzione dei due strumenti.

Quali sono le conseguenze pratiche dell’inserimento negli elenchi dei protesti?

L’inserimento nell’elenco dei protestati può comportare difficoltà nell’ottenere credito bancario, nell’aprire conti correnti e nel concludere contratti che richiedano affidabilità creditizia. La cancellazione dall’elenco è disciplinata dalla legge n. 235/2000.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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