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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Venezia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi in trasmissioni televisive. La questione può essere esaminata nel merito: spetta ora alla Corte decidere se la Camera abbia correttamente applicato l’art. 68, comma 1, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione pluriaggravata per dichiarazioni rese in quattro puntate televisive del 1997 in cui aveva offeso la reputazione del magistrato Raffaele Tito. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Venezia ha proposto conflitto di attribuzione contro quella delibera.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Venezia, quarta sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, chiedendo che venisse annullata per violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La questione era se le dichiarazioni televisive di Sgarbi potessero qualificarsi come “opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni” parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto (fase preliminare): il ricorso soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 37 della legge n. 87/1953 e 26 delle norme integrative. Il conflitto proviene da un potere dello Stato (autorità giudiziaria), è diretto contro un altro potere dello Stato (Camera dei deputati) e le norme costituzionali applicabili sono chiaramente individuate. Il merito sarà deciso in un successivo giudizio.

Il principio

Per l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è sufficiente che il ricorrente sia un potere dello Stato, che il conflitto abbia ad oggetto un atto di un altro potere e che siano indicate le norme costituzionali che regolano la materia. Non è necessario pronunciarsi sul merito in questa fase.

Domande e risposte

Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

E’ il giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (p.es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (p.es. il Parlamento) abbia invaso le sue sfere di competenza o menomato le sue attribuzioni costituzionali.

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera e il Senato deliberano sull’applicabilità di tale garanzia nei singoli casi.

Questa ordinanza ha già deciso se Sgarbi godesse dell’immunità?

No. L’ordinanza dichiara solo che il conflitto è ammissibile e rinvia al giudizio di merito. La decisione definitiva sulla legittimità della delibera parlamentare avverrà in una successiva pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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