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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 567 c.p.c. nella parte in cui richiede un certificato notarile aggiornato per l’istanza di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare: la norma è ragionevole e non viola gli artt. 3 e 111 Cost.
Di cosa si tratta
Nel processo di espropriazione forzata immobiliare, chi vuole ottenere la vendita dei beni pignorati deve depositare un certificato notarile che attesta le risultanze delle visure catastali e ipotecarie. Il Tribunale di Caltanissetta riteneva irragionevole dover aggiornare questo certificato anche quando i beni erano stati pignorati anni prima e il creditore aveva già depositato visure recenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 567, secondo e quarto comma, c.p.c., nella parte in cui non consentono di considerare già acquisito un certificato notarile depositato in data anteriore all’istanza di vendita.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata: il requisito del certificato notarile aggiornato ha una sua ratio nell’assicurare la completezza e attualità della situazione giuridica dell’immobile al momento della vendita. La soluzione adottata dal legislatore rientra nella sua discrezionalità.
Il principio
La disciplina dell’espropriazione forzata che impone la presentazione di documentazione notarile aggiornata non è manifestamente irragionevole, poiché risponde all’esigenza di garantire l’integrità e attualità delle informazioni sulla situazione giuridica dell’immobile al momento della procedura di vendita.
Domande e risposte
Cos’è il certificato notarile ex art. 567 c.p.c.?
Un documento rilasciato da un notaio che attesta le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (ipoteche, trascrizioni) sull’immobile da vendere forzatamente.
Chi deve depositarlo e quando?
Il creditore procedente lo deposita insieme all’istanza di vendita; deve essere aggiornato alla data del deposito.
Il giudice può dispensare dal deposito del certificato?
No, secondo la norma vigente all’epoca. Il legislatore ha successivamente modificato la disciplina dell’espropriazione immobiliare, ma la questione di costituzionalità era riferita al testo previgente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della scelta legislativa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata nel procedimento esecutivo
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