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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunale di Roma) per valutare l’incidenza dello ius superveniens sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla cessazione automatica degli incarichi dirigenziali statali disposta dalla legge n. 145/2002 (riforma Frattini).
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma aveva sollevato quattro questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (c.d. legge Frattini sul riordino della dirigenza statale), che aveva disposto la cessazione automatica entro sessanta giorni degli incarichi di funzione dirigenziale generale e di direttore generale degli enti pubblici vigilati. I dirigenti interessati contestavano la revoca anticipata dei propri contratti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 4, 41, 97, 103 e 111 della Costituzione, sostenendo che la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali: violasse le garanzie contrattuali dei dirigenti; compromettesse l’imparzialità dell’amministrazione; ledesse il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica nel pubblico impiego.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti senza decidere nel merito. Dopo la rimessione, erano intervenute modifiche legislative (ius superveniens) che avevano inciso sulla norma impugnata. Il Tribunale di Roma doveva quindi rivalutare se le questioni fossero ancora rilevanti e in che termini alla luce della nuova normativa.
Il principio
Quando dopo la rimessione alla Corte costituzionale interviene uno ius superveniens che modifica la norma impugnata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima di pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa è la “legge Frattini” sulla dirigenza statale?
La legge 15 luglio 2002, n. 145, “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale”, aveva introdotto una riforma radicale degli incarichi dirigenziali statali, prevedendo — tra l’altro — la decadenza automatica degli incarichi di livello generale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale disposizione è stata oggetto di numerosi contenziosi.
Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?
La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice a quo quando, dopo la rimessione, il quadro normativo è cambiato in modo rilevante. Il giudice deve allora verificare se la questione sia ancora attuale e se debba essere riformulata alla luce della nuova normativa, oppure se il giudizio possa essere deciso senza più sollevare la questione.
I dirigenti decaduti avevano diritto a risarcimento?
Le cause concrete davanti al Tribunale di Roma riguardavano dirigenti che chiedevano la prosecuzione del rapporto o il risarcimento. La restituzione degli atti alla Corte non pregiudica i diritti dei singoli, che continuano ad essere valutati nel giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e tutela giurisdizionale
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