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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 comma 8 della l. n. 140/2003 (legge Schifani), nella parte in cui impone al giudice civile di pronunciare sentenza definitoria quando il Parlamento delibera l’insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost. Il rimettente non ha adeguatamente motivato i profili di incostituzionalità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Ancona era investito di una causa per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, in cui era imputato un senatore (già tale all’epoca dei fatti). Il Senato aveva deliberato la insindacabilità. La legge n. 140/2003 imponeva al giudice di pronunciare sentenza definitoria, chiudendo il processo civile, senza che potesse valutare autonomamente il nesso funzionale delle dichiarazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità cost. dell’art. 3 comma 8 l. n. 140/2003 nella parte in cui impone al giudice civile di definire il processo con sentenza in caso di delibera parlamentare di insindacabilità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., sollevata dal Tribunale di Ancona.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato i profili di contrasto con ciascuno dei parametri evocati, limitandosi a enunciazioni generiche, senza indicare come la norma incida concretamente sulla decisione del caso.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare specificamente e non in modo generico la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; enunciazioni astratte e ripetitive dei parametri senza riferimento al caso concreto determinano l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge Schifani (l. n. 140/2003)?
La legge n. 140/2003 disciplinava l’attuazione dell’art. 68 Cost. in materia di insindacabilità parlamentare e la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato (quest’ultima parte fu in parte dichiarata illegittima). Il comma 8 dell’art. 3 prevedeva che, dopo la delibera parlamentare di insindacabilità, il giudice dovesse chiudere il processo.
Perché i giudici contestavano questa norma?
Perché la norma sembrava vincolare il giudice alla valutazione del Parlamento sul nesso funzionale delle dichiarazioni, senza consentirgli di verificare autonomamente se le affermazioni rientrassero davvero nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Cosa ha fatto poi la Corte su questo tema?
La Corte, in altri giudizi, ha precisato che il giudice civile non è vincolato alla delibera parlamentare e deve autonomamente verificare il nesso funzionale; in caso di disaccordo, può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice solo alla legge
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