Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano (prima sezione penale) in relazione al mancato rinvio delle udienze nel processo Previti per impedimento parlamentare dell’imputato, e ha disposto la notifica per la successiva trattazione nel merito.
Di cosa si tratta
La Camera dei deputati aveva proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Tribunale di Milano, prima sezione penale, lamentando che nelle ordinanze del 5 giugno 2000, del 1° ottobre 2001 e nella sentenza del 22 novembre 2003 (n. 11069) il Tribunale avesse respinto le eccezioni di rinvio delle udienze sollevate dalla difesa del deputato Cesare Previti per impedimento parlamentare, senza adeguatamente bilanciare le esigenze processuali con quelle del mandato parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
La Camera dei deputati ricorreva in riferimento agli artt. 3, 55, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134 della Costituzione, sostenendo che il Tribunale di Milano avesse violato i principi fissati dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/2001, la quale aveva stabilito che l’interesse della Camera allo svolgimento delle attività parlamentari non poteva essere sacrificato all’interesse alla speditezza processuale senza un’adeguata ponderazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo che la Camera dei deputati fosse legittimata a proporlo e che il Tribunale di Milano (prima sezione penale) avesse la legittimazione passiva. Ha quindi disposto la notifica del ricorso e della propria ordinanza al Tribunale resistente e al Senato della Repubblica, fissando i termini per i successivi adempimenti processuali in vista della trattazione del merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere dello Stato (nella specie la Camera dei deputati) lamenta che un altro potere (il giudice penale) abbia menomato le sue attribuzioni costituzionali con propri atti, e ricorrono i requisiti soggettivi (legittimazione attiva e passiva) e oggettivi (esistenza di un conflitto tra attribuzioni di rango costituzionale).
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un procedimento davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere costituzionale (Parlamento, Governo, autorità giudiziaria) lamenta che un altro potere abbia invaso le proprie attribuzioni o ne abbia impedito l’esercizio. La Corte decide a chi spetti l’attribuzione contestata e, se del caso, annulla l’atto lesivo.
Il deputato ha diritto al rinvio dell’udienza per impegni parlamentari?
La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che il giudice penale deve bilanciare le esigenze processuali con quelle del mandato parlamentare. Il rinvio non è automatico, ma va concesso quando l’impedimento è effettivo e documentato e la sua rilevanza non è trascurabile rispetto all’attività parlamentare concreta.
Cosa era già stato deciso dalla Corte nel caso Previti con la sentenza n. 225/2001?
Con la sentenza n. 225/2001 la Corte aveva annullato le ordinanze del GUP del Tribunale di Milano che avevano respinto le istanze di rinvio per impedimento parlamentare del deputato Previti, stabilendo che l’interesse della Camera alle attività parlamentari non poteva essere subordinato alle esigenze di speditezza processuale senza adeguato bilanciamento.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Prerogative parlamentari e insindacabilità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.