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La Corte Costituzionale ha restituito gli atti a decine di Giudici di pace che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in materia di decurtazione dei punti patente a carico del proprietario del veicolo non identificato come autore dell’infrazione. La restituzione era conseguenza della sopravvenuta sentenza n. 27/2005 con cui la stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella disposizione.
Di cosa si tratta
L’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) prevedeva che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un’infrazione stradale, la decurtazione dei punti dalla patente dovesse essere operata a carico del proprietario del veicolo. Numerosi Giudici di pace (oltre quaranta sedi) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze dei Giudici di pace denunciavano la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione. In sostanza, si contestava che la decurtazione dei punti a carico del proprietario non responsabile dell’infrazione configurasse una sanzione personale irrogata prescindendo dall’accertamento della colpa individuale, violando il principio di personalità della responsabilità e i diritti di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, prendendo atto che con la sentenza n. 27/2005, pronunciata anteriormente alla trattazione di queste questioni, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada. La norma era stata ritenuta irragionevole in quanto poneva a carico del proprietario del veicolo una sanzione di natura strettamente personale — la decurtazione dei punti — slegata da qualsiasi condotta trasgressiva ascrivibile a quest’ultimo.
Il principio
Non è costituzionalmente legittimo addebitare la decurtazione dei punti dalla patente al proprietario del veicolo che non sia anche l’autore dell’infrazione stradale: trattandosi di sanzione di natura personale incidente sulla “legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo”, essa deve colpire solo chi ha effettivamente commesso la trasgressione.
Domande e risposte
Il proprietario dell’auto può essere sanzionato se non era lui alla guida al momento dell’infrazione?
In linea generale, no, per quanto riguarda la decurtazione dei punti. La sentenza n. 27/2005 aveva dichiarato incostituzionale questa previsione. Tuttavia, le sanzioni pecuniarie amministrative possono seguire logiche diverse, legate alla responsabilità del proprietario del veicolo.
Cosa accade quando la Corte Costituzionale emette una sentenza su una norma mentre altri giudizi sulla stessa norma sono pendenti?
La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino la situazione alla luce della pronuncia intervenuta. Se la norma è già stata dichiarata incostituzionale, i giudici dovranno applicare direttamente quella decisione nei giudizi a quo.
Quali diritti violava la vecchia norma sulla patente a punti?
La Corte aveva rilevato la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della personalità delle sanzioni, poiché la decurtazione dei punti è una sanzione strettamente personale — incide sulla licenza di guida del titolare — e non può colpire chi non ha commesso l’infrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale
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