Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato), sollevata perché la norma esenta dall’imposta di registro ma non dall’IVA gli acquisti di immobili da parte delle organizzazioni di volontariato. La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina non sia irragionevole, in quanto le due imposte hanno natura e struttura profondamente diverse.

Di cosa si tratta

Una ONLUS (la Croce Verde Pubblica assistenza di Lucca) aveva acquistato un immobile da adibire a sede istituzionale e aveva chiesto il rimborso dell’IVA pagata, sostenendo di avere diritto alla stessa esenzione prevista per l’imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale di Lucca aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede l’esenzione IVA, ritenendola irragionevole rispetto alla parità di trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente contestava l’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma impugnata esenta dall’imposta di registro gli atti connessi all’attività istituzionale degli enti di volontariato, ma non prevede analoga esenzione dall’IVA. Il rimettente riteneva ciò irragionevole e lesivo del principio di capacità contributiva, poiché la concessione dell’agevolazione fiscale dipendeva dall’accidentale circostanza che il cedente fosse o meno soggetto IVA.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che l’imposta di registro colpisce le parti contraenti (quindi l’acquirente ONLUS), mentre soggetto passivo IVA è il cedente, che la applica in rivalsa. Esentare la ONLUS dall’IVA significherebbe modificare strutturalmente un’imposta armonizzata a livello europeo, rispetto alla quale il legislatore ha già previsto esenzioni solo per le operazioni attive delle ONLUS, non per i loro acquisti. La scelta legislativa non è quindi irragionevole.

Il principio

La diversità di trattamento fiscale tra imposta di registro e IVA per gli acquisti immobiliari delle organizzazioni di volontariato non viola il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva, in quanto le due imposte hanno natura, presupposti e struttura differenti, e il regime IVA è soggetto a vincoli comunitari che ne limitano le possibili esenzioni.

Domande e risposte

Una ONLUS che acquista un immobile da un soggetto IVA deve pagare l’IVA?

Sì. La legge-quadro sul volontariato esenta gli enti di volontariato dall’imposta di registro sugli acquisti immobiliari strumentali, ma non dall’IVA. La Corte Costituzionale ha confermato che questa distinzione è legittima perché le due imposte hanno struttura diversa.

Perché l’esenzione IVA per le ONLUS è limitata alle sole operazioni attive?

Perché il regime IVA è armonizzato a livello europeo e le direttive comunitarie (in particolare la VI Direttiva CEE) condizionano le possibili esenzioni. Il legislatore italiano ha potuto estendere l’esenzione solo alle operazioni attive (cessioni e prestazioni) compiute dalle ONLUS, non ai loro acquisti.

Cosa significa “soggetto passivo IVA” in un acquisto immobiliare?

Soggetto passivo è il venditore, che applica l’IVA sull’operazione e la versa all’Erario, addebitandola in rivalsa all’acquirente. L’ONLUS acquirente sopporta economicamente l’IVA ma non è il soggetto passivo del tributo: per questo l’esenzione non può operare direttamente in suo favore come per l’imposta di registro.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.