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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondato il dubbio sull’art. 47-ter, comma 1-quater, ord. penit.: la norma che esclude la detenzione domiciliare provvisoria per condannati con pena residua superiore a quattro anni non viola gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria stava decidendo sull’istanza di un detenuto condannato con pena residua superiore a quattro anni, affetto da gravi patologie non trattabili in istituto penitenziario ma che — per via della sua pericolosità sociale — non poteva ottenere il semplice rinvio facoltativo dell’esecuzione (art. 147, n. 2, c.p.). Il rimettente chiedeva se fosse costituzionalmente legittima la norma che gli vietava di applicare la detenzione domiciliare provvisoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha impugnato l’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (ord. penit.), introdotto dall’art. 4 della legge n. 165/1998, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per i condannati con pena residua superiore a quattro anni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore ha operato un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza collettiva: l’esclusione dei condannati con pena residua superiore a quattro anni dalla detenzione domiciliare provvisoria riflette la maggiore pericolosità presunta di questa categoria, e non viola i parametri costituzionali invocati.

Il principio

Il legislatore può ragionevolmente differenziare il trattamento dei condannati nella fase esecutiva della pena in funzione della pericolosità sociale e della gravità del reato. La scelta di escludere dalla detenzione domiciliare provvisoria chi ha pena residua superiore a quattro anni è espressione di discrezionalità legislativa non irragionevole.

Domande e risposte

Cos’è la detenzione domiciliare provvisoria?

La detenzione domiciliare provvisoria, prevista dall’art. 47-ter, commi 1-ter e 1-quater, ord. penit., è una misura applicata in via d’urgenza dal magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, quando il detenuto versi in condizioni di salute gravemente compromesse.

Perché il limite della pena residua di quattro anni?

La legge n. 165/1998 ha individuato nella pena residua di quattro anni la soglia oltre la quale la pericolosità del soggetto è presunta abbastanza elevata da non consentire misure alternative urgenti senza la piena valutazione del Tribunale di sorveglianza.

Come può essere tutelata la salute dei detenuti pericolosi con pena residua elevata?

Attraverso il ricovero in ospedali civili o carcerari dotati di adeguate attrezzature sanitarie (art. 11 ord. penit.), nonché — in caso di malattia particolarmente grave — tramite il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, se sussistono i requisiti di legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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