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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Verona contro le deliberazioni del Senato sull’insindacabilità delle opinioni dei senatori Gnutti e Speroni imputati di reati associativi: il ricorso non prospettava in modo sufficientemente chiaro la lesione di una specifica attribuzione.

Di cosa si tratta

Il Senato della Repubblica, con deliberazione del 31 gennaio 2001, aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dai senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni nell’ambito di un procedimento penale per reati gravi (artt. 241 e 283 c.p. e altri). Il GUP del Tribunale di Verona contestava tale dichiarazione di insindacabilità ritenendola priva di adeguata motivazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni adottate il 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 60) con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. delle opinioni dei due senatori.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile: il GUP non aveva prospettato in modo idoneo la lesione di una specifica attribuzione costituzionale propria dell’autorità giudiziaria. Il conflitto di attribuzione tra poteri presuppone che il ricorrente individui con chiarezza quale competenza costituzionale sia stata concretamente usurpata o menomata dall’atto contestato.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri è inammissibile se il ricorrente non identifica la specifica attribuzione costituzionale che si assume lesa dalla deliberazione parlamentare di insindacabilità, limitandosi a contestarne la motivazione in astratto.

Domande e risposte

Cosa protegge l’art. 68, co. 1, della Costituzione?

Protegge i parlamentari da responsabilità civile o penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari: è la cosiddetta insindacabilità o immunità funzionale.

Perché il conflitto di attribuzione era inammissibile?

Perché il GUP non aveva chiarito quale specifica competenza dell’autorità giudiziaria fosse stata lesa dalla deliberazione del Senato, condizione necessaria per la proponibilità del conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Qual è la differenza tra il conflitto di attribuzione e il ricorso ordinario?

Il conflitto di attribuzione è un rimedio riservato ai poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura) per risolvere dispute su competenze costituzionali; non è un mezzo di impugnazione ordinario dei provvedimenti parlamentari.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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