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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30 settembre 2004 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Sandro Bondi nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino. Il Tribunale può proseguire il giudizio civile per risarcimento del danno e la Corte deciderà nel merito del conflitto.

Di cosa si tratta

Nel corso di una trasmissione televisiva, il deputato Sandro Bondi aveva rivolto dichiarazioni asseritamente lesive nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, attribuendo loro l’esposizione di informazioni false. Questi avevano convenuto Bondi in giudizio civile per il risarcimento del danno. La Camera dei deputati aveva successivamente deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse, bloccando di fatto il giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma (tredicesima sezione civile) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 30 settembre 2004 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Bondi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile: il Tribunale di Roma è soggetto legittimato e la delibera parlamentare di insindacabilità è idonea, in astratto, a menomare le attribuzioni giurisdizionali del Tribunale nel giudizio civile pendente. La Corte verificherà nel merito se le dichiarazioni televisive di Bondi presentassero il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

Il principio

Anche per le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (es. in trasmissioni televisive), il deputato può invocare la protezione dell’art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale stretto con atti parlamentari. Il giudice che ritiene tale nesso assente può sollevare conflitto di attribuzione; spetta alla Corte costituzionale verificarlo.

Domande e risposte

Le dichiarazioni televisive di un parlamentare sono sempre insindacabili?

No: l’insindacabilità copre solo le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni parlamentari”. Dichiarazioni rese in tv, in interviste o in altri contesti extraparlamentari richiedono un nesso funzionale stretto con atti parlamentari (interpellanze, dichiarazioni di voto, ecc.) per beneficiare della protezione dell’art. 68 Cost.

Cosa differenzia questo caso dall’ordinanza n. 117/2005 (caso Matacena)?

Entrambi riguardano conflitti di attribuzione su delibere di insindacabilità, ma i fatti sono diversi: nel caso Matacena vi era già una condanna penale per diffamazione, mentre il caso Bondi riguarda dichiarazioni televisive contestate da due medici in sede civile. In entrambi i casi la Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile e rinviato al merito.

Chi sono Gianaroli e Giorlandino?

I dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino erano professionisti del settore medico che avevano partecipato a una trasmissione televisiva: Bondi li aveva pubblicamente accusati di aver esposto informazioni false nel corso di quella trasmissione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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