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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione: non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cuscunà in un manifesto elettorale nei confronti del collega Tanzarella. Le affermazioni contenute nel manifesto mancavano del necessario nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 16 marzo 2000, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Antonio Nicolò Cuscunà in un manifesto di propaganda elettorale del giugno 1995, nei confronti del collega Sergio Tanzarella, deputato e segretario della XII Commissione parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ricorrente sosteneva che le affermazioni del manifesto — in particolare quelle che accusavano Tanzarella di aver “accreditato e pagato con denaro della collettività i centri privati protetti da loro stessi e da vecchi potentati DC” — non trovassero riscontro in precedenti atti parlamentari tipici del deputato Cuscunà, e che quindi mancasse il “nesso funzionale” necessario per l’insindacabilità extra-parlamentare.
La decisione della Corte
Il conflitto è fondato. Applicando la propria consolidata giurisprudenza sul “nesso funzionale”, la Corte constata che le affermazioni del manifesto elettorale non trovano corrispondenza in atti parlamentari tipici precedentemente posti in essere dal deputato Cuscunà. La Camera dei deputati non avrebbe potuto dichiarare tali opinioni insindacabili; la delibera viene annullata.
Il principio
L’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse da parlamentari extra-parlamentare solo quando sussista un “nesso funzionale” con precedenti atti tipici del mandato parlamentare (interrogazioni, interpellanze, interventi in aula). Non basta che l’opinione si inserisca genericamente in un contesto politico o si riferisca a fatti di rilevanza parlamentare.
Domande e risposte
Che cosa è il “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?
Il nesso funzionale è il collegamento diretto tra un’opinione espressa extra-parlamentare (fuori dalle aule del Parlamento) e un atto tipico del mandato parlamentare già precedentemente posto in essere (interrogazione, interpellanza, intervento in Assemblea). Senza questo collegamento, il parlamentare non può godere della garanzia dell’art. 68 Cost. per dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento.
Può essere insindacabile un manifesto elettorale?
Solo se contiene la divulgazione o la riproduzione di opinioni già espresse in sede parlamentare con atti tipici. Le affermazioni autonome contenute in propaganda elettorale, anche se relative a temi di rilievo politico-parlamentare, non sono coperte dall’insindacabilità se manca il preventivo atto parlamentare di riferimento.
Che effetti ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?
Il processo penale per diffamazione a carico del deputato Cuscunà può riprendere davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che non è più vincolato dalla delibera camerale e può giudicare nel merito le affermazioni contenute nel manifesto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei membri del Parlamento per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni
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